Verifica idoneità tecnico professionale: cosa prevede il comma 1 del citato art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008
Secondo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in un appalto interno per dimostrare di avere rispettato le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è sufficiente che il committente datore di lavoro acquisisca alcuni documenti
Secondo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in un appalto interno e cioè in un appalto che deve essere svolto all’interno di una azienda o di una sua unità produttiva oppure nell’ambito del suo ciclo produttivo, per dimostrare di avere rispettato le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è sufficiente che il committente datore di lavoro acquisisca per ogni ditta appaltatrice:
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il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
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una sua autocertificazione che è sostanzialmente una dichiarazione da parte del datore di lavoro della ditta appaltatrice, fatta sotto la propria personale responsabilità nel caso di false dichiarazioni, di possedere i requisiti richiesti.
Nel caso particolare in cui i lavori appaltati devono essere svolti nei cantieri temporanei o mobili tale verifica è più approfondita e si intende effettuata con l’esibizione al committente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi quanto meno della documentazione prevista dall’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 che serve ad attestare il possesso del Durc e dell’iscrizione alla Camera di Commercio e che siano stati rispettati tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro posti a loro carico.