Valutazione ambientale strategica, quando è necessaria la verifica di assoggettabilità?
Fermo restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere
Il consiglio di stato con una recente sentenza ricorda che la valutazione ambientale strategica di piani e programmi, e la valutazione di progetti, hanno entrambe la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le correte condizioni per uno sviluppo sostenibile
Il consiglio di stato riguardo la definizione di valutazione ambientale strategica è però andato più nel dettaglio, specificando ad esempio che;
– la valutazione ambientale strategica di piani e programmi:
ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, contribuendo all’integrazione delle relative previsioni, con considerazioni specificamente ambientali, che siano tali da guidare l’amministrazione nell’effettuazione nelle scelte discrezionali, tipiche, per l’appunto, dei piani e dei programmi
– la valutazione di singoli progetti:
avviene invece sulla base della progettazione preliminare ed ha l’obiettivo di verificare l’impatto sull’ambiente dell’opera progettata.
In sintesi, la valutazione ambientale strategica, obbligatoria per gli impianti di produzione di energie rinnovabili, concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l’amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l’emersione e l’evidenziazione dell’interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall’amministrazione.
La valutazione di singoli progetti invece concerne, ovviamente, i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell’entità dell’impatto ambientale dell’opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all’opzione “zero”, qualora l’impatto non sia evitabile neanche con l’adozione di cautele.
Una classificazione chiara solo apparentemente. Tutta la materia della valutazione ambientale strategica infatti è permeata di aspetti pianificatori ed aspetti progettuali.
Entrambi gli aspetti si intersecano quando l’approvazione, in sede di conferenza, di progetti di opere, comporti anche la realizzazione di una variante allo strumento urbanistico. In questi il problema della sovrapposizione di valutazione ambientale strategica e VIA è stato direttamente risolto dal legislatore il quale ha stabilito che “ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”.