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Una piscina deve essere considerata nuova costruzione? Analisi di due recenti sentenze

Le piscine devono essere considerate nuove costruzioni? Novità e permessi specifici secondo le recenti sentenze del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato.

Una piscina deve essere considerata nuova costruzione? Analisi di due recenti sentenze
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Una piscina deve essere considerata nuova costruzione? Le piscine, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non possono essere considerate semplici pertinenze, ma vanno inquadrate come nuove costruzioni, per le quali è necessario ottenere un apposito permesso di costruire.

  1. Utilizzo degli spazi esterni e necessità di permessi
  2. La posizione del TAR Lombardia
  3. La posizione del Consiglio di Stato
  4. La necessità del permesso di costruire
  5. Casistica giurisprudenziale
  6. Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Le piscine devono essere considerate nuove costruzioni? Novità e permessi specifici secondo le recenti sentenze del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato.

Una piscina, a causa del suo significativo impatto sul contesto ambientale e del suo utilizzo potenzialmente indipendente dalla residenza principale, deve essere considerata una nuova costruzione. Questa posizione è stata confermata da due recenti sentenze che meritano attenzione.

Utilizzo degli spazi esterni e necessità di permessi

I proprietari desiderano spesso ottimizzare i loro spazi esterni installando strutture leggere come pergolati, tettoie e gazebi. Tuttavia, prima di procedere, è fondamentale capire se sia necessario ottenere un permesso specifico.

La posizione del TAR Lombardia

Il TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sentenza del 27 giugno 2024, n. 1992, ha stabilito che una piscina di notevoli dimensioni non può essere considerata una pertinenza. Nel caso in esame, la piscina in questione misurava 10,10 metri per 6,10 metri con una porzione aggiuntiva di 1,95 metri per 4,65 metri e una profondità di 1,20 metri. La struttura in acciaio zincato rivestita con pannelli in cartongesso, che sporgeva di 0,65 metri dal terreno, è stata considerata una costruzione autonoma rispetto all’edificio principale, situata su un’area separata da una strada pubblica e dotata di un accesso indipendente.

La giurisprudenza amministrativa definisce le pertinenze urbanistiche in modo più restrittivo rispetto a quelle civilistiche. Affinché una struttura possa essere considerata una pertinenza, deve esistere un nesso funzionale e strumentale con l’edificio principale, tale da non alterare significativamente l’assetto territoriale né generare un carico urbanistico autonomo.

La posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, sez. II, nella sentenza del 21 giugno 2024, n. 5538, ha confermato che le piscine, essendo opere edilizie che trasformano durabilmente il territorio, non possono essere classificate come pertinenze urbanistiche. La piscina crea una nuova struttura edilizia che impatta notevolmente sul sito di ubicazione e, pertanto, richiede un permesso di costruire.

I giudici hanno ribadito che ogni elemento strutturale, inclusa la piscina, contribuisce al computo volumetrico degli edifici. La piscina non può essere considerata una semplice pertinenza poiché possiede una funzionalità autonoma rispetto all’edificio principale, non è sempre complementare all’uso residenziale e comporta una trasformazione permanente del territorio.

La necessità del permesso di costruire

Di conseguenza, la costruzione di una piscina richiede il rilascio di un permesso di costruire, nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche vigenti. Ad esempio, nel caso esaminato, la piscina non era compatibile con la destinazione agricola periurbana della zona, dove erano consentite solo costruzioni legate all’attività agricola.

Casistica giurisprudenziale

Diversi casi giurisprudenziali hanno riconosciuto la qualità di nuova costruzione a piscine di vario tipo, tra cui:

  • Piscine interrate di 6 metri per 12 metri con una profondità massima di 2 metri.
  • Piscine private scoperte, in parte interrate e in parte fuori terra, delle dimensioni di 5,60 x 4,50 metri e con un’altezza costante di 1,35 metri.
  • Piscine interrate con una superficie totale di circa 62,50 mq.
  • Piscine di 11 x 6,40 metri con un’altezza massima di 2,32 metri.
  • Piscine di 120 mq.

Questi esempi sottolineano l’importanza di ottenere il permesso di costruire per le piscine, trattandosi di nuove costruzioni che trasformano in modo significativo il territorio e che, quindi, richiedono una regolamentazione adeguata.

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