Un vuoto normativo penalizza il ricorso al ravvedimento operoso
Gli avvisi di irregolarità, che seguono alla prima lettera, escludono per il contribuente il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità di riduzione della sanzione al 10%.
Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati della liquidazione iva al riguardante il primo trimestre 2017, obbligo introdotto con il DL 193/2016. Per le anomalie riscontrate, l’Agenzia delle Entrate, dopo le lettere d’invito alla compliance spedite ai contribuenti nel mese di luglio, sta provvedendo, in questi giorni, con l’invio degli avvisi di irregolarità di cui all’art. 54 bis del DPR 633/72, a richiedere la regolarizzazione delle posizioni, per omesso o carente versamento dell’imposta, entro il termine di 30 giorni.
Gli avvisi di irregolarità, che seguono alla prima lettera, escludono per il contribuente il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità di riduzione della sanzione al 10%.
Non è certo in discussione il rispetto dei doveri fiscali e neppure la necessità di misure capaci di contrastare seriamente il fenomeno dell’evasione fiscale.
La previsione del ravvedimento operoso ha rappresentato un passo avanti nel rapporto fisco-contribuente. Interromperne la possibilità di applicazione significa venir meno alla politica di vera compliance che l’Amministrazione porta avanti e non tenere in debito conto l’attuale situazione economica delle imprese, soprattutto delle piccole e medie attività.
Qual è il tempo che deve intercorrere tra l’invio della lettera di compliance e l’emissione dell’avviso di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Può sembrare assurdo ma questo la legge non lo stabilisce, pertanto, si presume che sia a discrezione dell’Agenzia delle Entrate decidere quando emettere l’avviso che inibisce il ricorso al ravvedimento operoso.
La situazione che si è venuta a creare costituisce un motivo in più per ritenere che il nuovo adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione.
Le Associazioni di Categoria, sin dal principio, hanno segnalato, anche con singoli interventi ripresi dalla stampa specializzata, le conseguenze che il nuovo adempimento delle comunicazioni trimestrali iva avrebbe comportato sul piano delle sanzioni e delle oggettive limitazioniall’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso e, nonostante le varie proposte formulate in occasione degli incontri ufficiali, prima della conversione in Legge del DL 193/2016, nulla è stato fatto per evitare quanto lamentato in questi giorni dai vari attori coinvolti.