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Attualità

Trattamento fiscale dei professionisti tecnici impegnati nelle attività di volontariato

I volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto: a…

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I lavoratori operanti nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile (DPR 194/2001).

I volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:

  • al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

  • al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

  • alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale. Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno. Per le attività di simulazione i limiti sono 10 giorni consecutivi e 30 nell’anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni. La richiesta al datore di lavoro per l’esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza dovrà essere avanzata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

 I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato hanno diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di fruire di un regime di orario di lavoro concordato nell’ambito di una distribuzione flessibile degli orari (art. 17 L. 266/91). Tale disciplina non si applica a che svolge attività di volontariato in modo occasionale, ma solo a chi l’esercita nell’ambito delle associazioni di volontariato. Inoltre, i lavoratori devono dimostrare la partecipazione all’attività di volontariato, producendo al datore di lavoro idonea documentazione. Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui le attività interessate si svolgono all’estero, purché preventivamente autorizzate dall’Agenzia.

Detto regime è esteso anche: gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico / sanitaria, ai volontari lavoratori autonomi e ai volontari singoli iscritti nei “Ruolini” delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamità naturali. Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni che siano costituite liberalmente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non, e che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgono o promuovono attività di previsione e soccorso in vista od in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia.

Presso l’Agenzia per la protezione civile è istituto l’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l’iscrizione in questo registro al fine di una più ampia partecipazione alle attività di protezione civile.

 

L’onere della retribuzione è posto a carico del fondo per la retribuzione civile. Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve presentare domanda all’Autorità di protezione civile territorialmente competente nei 2 anni successivi al termine dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività di formazione. Nella domanda devono essere indicati la qualifica professionale del lavoratore interessato, la retribuzione oraria o giornaliera le giornate di assenza e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità permetterne l’accreditamento (art.9, c.9 DPR 194/2001). 

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