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Edilizia

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Quale aliquota IVA bisogna applicare per la realizzazione di una piscina? Tutti i dettagli della normativa!

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La realizzazione di una piscina, se dichiarata come  pertinenza di un immobile non accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9, può essere assoggettata all’aliquota IVA prevista per la realizzazione di immobili oggettivamente e soggettivamente qualificabili come “prima casa”.

 

Quale aliquota IVA bisogna applicare per la realizzazione di una piscina?

 

Per dare una risposta compiuta alla domanda, che tanti italiani si sono posto e si pongono quotidianamente, bisogna prima di tutto chiarire il significato del concetto di pertinenza quale risultante dagli articoli 817 e 818 del Codice Civile

 

“ gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”

 

Quale aliquota IVA considerare invece se si procede alla realizzazione di un garage?

Non vi sono quindi dubbi sulla possibilità o meno di rendere una piscina come una pertinenza di un immobile principale. Tutto chiaro quindi, la fattispecie diventa più complessa se si prende in esame la questione relativa al trattamento IVA da applicarsi alle fatture emesse in conseguenza dell’esecuzione di un contratto d’appalto finalizzato alla realizzazione di una piscina.

Varie normative sembrano confermare la possibilità di considerare una piscina come un semplice bene accessorio di un immobile, indifferentemente dalla qualità elevata o meno dello stesso; la questione del dibattimento è in  realtà un falso problema, in quanto la definizione di “immobile di lusso”, che è poi la ragione stessa del contendere (in quanto il DM 2 agosto 1969, n. 1072 prevedeva che un immobile residenziale dotato di una piscina di superficie maggiore di 80 mq si sarebbe dovuto automaticamente considerare “di lusso” e quindi che la realizzazione della piscina sarebbe stata assoggettata all’aliquota IVA ordinaria del 22%), attualmente non è più in vigore per effetto delle modifiche contenute nell’articolo 33 del Decreto legislativo numero  175 del 2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, secondo cui anche per usufruire dell’aliquota ridotta del 4%, si dovrà far riferimento alla categoria catastale degli immobili e saranno considerati di lusso, quindi non agevolabili, le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro caratteristiche.

 

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