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TAR Calabria accoglie il ricorso presentato dagli Ordini professionali

Il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell'ambito di una gara di appalto e, pertanto, la consulenza del tecnico non può essere resa a titolo gratuito.

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Il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell’ambito di una gara di appalto e, pertanto, la consulenza del tecnico non può essere resa a titolo gratuito. In sintesi, è il principio espresso dal TAR Calabria (sezione prima) con la sentenza del 13 dicembre 2016 n. 2435, circa il corrispettivo economico da attribuire all’operato del professionista che partecipa alla gara di appalto. 

Nel dettaglio, il TAR Calabria ha accolto il ricorso presentato dagli ordini professionali della provincia di Catanzaro (architetti, ingegneri, agronomi, geologi e periti) coadiuvato dai Consigli nazionali di ingegneri e architetti. Il ricorso è stato presentato contro la determinazione del comune di Catanzaro con cui era stato approvato il bando e il disciplinare di agata che avevano per oggetto la “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione di un piano strutturale della pubblica amministrazione, ai sensi della legge regionale Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico”, che prevedevano un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese nel limite massimo di 250mila euro.

Riepilogando in punti, la sentenza stabilisce che: i servizi professionali di ingegneria e architettura gratuiti sono vietati; la natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto è imposta non solo dalla disciplina civilistica, ma anche dalle regole e principi che regolano gli appalti pubblici; il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell’ambito di una gara di appalto e dunque la prestazione stessa non può essere svolta a titolo gratuito.

 

 

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