Sconto Irpef del 20% per chi acquista casa per affittarla
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale numero del 8 settembre 2015 che prevede l’introduzione di uno sconto Irpef del 20%
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale numero del 8 settembre 2015 che prevede l’introduzione di uno sconto Irpef del 20% per l’acquisto di appartamenti destinati alla locazione. Il Dm, in attuazione delle misure previste dal Decreto Sblocca Italia, riconosce a coloro che acquisteranno dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari di nuova costruzione invendute (interamente o parzialmente costruite alla data del 12 novembre 2014 ndr), o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di 300 mila euro.
Lo sconto Irpef del 20 % ( che non può superare i 60 mila euro ndr ) sarà ripartito in otto diverse quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione.
La deduzione, nelle intenzioni dell’esecutivo, dovrebbe interessare anche le spese sostenute dal contribuente per i contratti d’appalto stipulati per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori. Tali unità immobiliari dovranno essere ultimate entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
Possono essere inoltre detratti, sempre nella misura prevista del 20%, anche gli interessi passivi sui mutui stipulati per l’acquisto delle stesse unità immobiliari.
Quali sono i requisiti richiesti per poter accedere al bonus irpef previsto dal decreto sblocca italia?
Tra i requisiti per poter usufruire della detrazione, è necessario che l’unità immobiliare comperata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo. L’immobile, inoltre, dovrà essere a destinazione residenziale, e non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi storici) e con prestazioni energetiche certificate in classe A o B.