Scala in ferro per esterni. Rientra oppure no in edilizia libera?
Novità e normative applicabili per l'installazione di scale in ferro esterne: quando è permessa senza autorizzazioni.
Nella recente sentenza del TAR Lazio, n. 2261 del 6 febbraio 2024, è stato analizzato un caso relativo all’installazione di una scala in ferro per facilitare l’accesso esterno a un terrazzo. Questa tematica solleva questioni importanti sul tipo di autorizzazione edilizia necessaria per tali interventi.
Novità e normative applicabili per l’installazione di scale in ferro esterne: quando è permessa senza autorizzazioni.
Investire nell’estetica e nella funzionalità di un immobile può significativamente incrementarne il valore, non solo migliorandone l’aspetto ma anche aumentando la sicurezza e l’accessibilità. Tuttavia, ogni modifica strutturale richiede una specifica autorizzazione, definita a seconda dell’impatto che l’opera ha sull’edificio e sul contesto urbano.
Nel caso specifico della scala in ferro, il TAR ha stabilito che l’intervento di posa di una scala in ferro per esterni non necessitava di un permesso di costruire, in quanto si trattava di una semplice aggiunta che non alterava significativamente la funzione o l’aspetto esteriore dell’edificio principale, né l’uso del suolo circostante. La decisione evidenzia l’importanza di valutare attentamente la natura degli interventi edilizi e le relative autorizzazioni necessarie per evitare complicazioni legali e assicurare il rispetto delle normative vigenti.
Scala in ferro per esterni: il caso laziale
Un comune sul litorale laziale ha emesso un’ordinanza di rimessione in pristino che impone alle proprietarie di un appartamento la demolizione di una scala a chiocciola, realizzata senza le dovute autorizzazioni. Questa struttura, descritta come una scala a chiocciola in ferro zincato di colore bianco, larga 1,40 metri e alta 3,50 metri, è ancorata con piastre e bulloni a una pedana mobile su ruote, situata nel giardino dell’immobile e utilizzata per accedere alla copertura del portico antistante l’ingresso.
Le proprietarie dell’appartamento hanno presentato ricorso contro questa ordinanza, argomentando la necessità della scala per accedere al tetto. Essendo l’accesso possibile solo dal giardino, attraverso un portico con copertura piana, la scala non solo facilita il raggiungimento della copertura ma, grazie alle sue ruote e ai fermi di sicurezza a vite, può essere spostata facilmente all’interno del vasto giardino di circa 1300 mq. Le proprietarie sostengono che questa soluzione, pur essendo una struttura autoportante e di dimensioni modeste, è indispensabile per la manutenzione e l’utilizzo ottimale delle aree esterne della proprietà.
Il TAR e le opere di edilizia libera
L’articolo 6 del DPR n. 380 del 2001 definisce le cosiddette opere di “edilizia libera”, cioè quelle realizzazioni che possono essere effettuate senza necessità di permessi o autorizzazioni amministrative. Questo elenco, che potrebbe essere interpretato in maniera esemplificativa o tassativa, comprende una serie di lavori che possono essere ampiamente interpretati a causa della loro formulazione generica. Un esempio significativo è la voce “e-quinquies”, che include tra le opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”.
Nel caso specifico della scala contestata, questa è una struttura mobile, non fissata permanentemente all’edificio e progettata per non alterare l’aspetto esterno dell’abitazione. La scala, inoltre, è montata su una pedana con ruote, rendendola facilmente spostabile. Di fronte a queste caratteristiche, i giudici hanno valutato che l’opera rientrasse nel regime di edilizia libera, e quindi non richiedesse un permesso di costruzione. Questa interpretazione è emersa nonostante l’amministrazione locale avesse inizialmente emesso un’ordinanza di demolizione basata sull’articolo 31 del DPR 380/2001, indicando un presunto mancato rispetto delle normative edilizie.
La discriminante della struttura mobile
Il TAR ha stabilito che la scala contestata, in quanto struttura mobile priva di un collegamento strutturale fisso con l’abitazione, non modifica la sagoma né il prospetto dell’edificio. Essendo progettata per essere facilmente spostata, data la presenza di ruote, le sue caratteristiche avrebbero dovuto indurre l’amministrazione comunale a considerare superfluo il permesso di costruzione. Ciò avrebbe potuto evitare ai cittadini la necessità di ricorrere alla giustizia amministrativa per la tutela delle proprie ragioni.
Questa interpretazione segue una coerenza con precedenti pronunce del TAR, che avevano già affrontato questioni simili, come l’installazione di ringhiere protettive e scale in ferro per facilitare l’accesso ai terrazzi. Anche in quelle occasioni, tali strutture sono state considerate mere pertinenze dell’edificio principale, destinate a soddisfare esigenze funzionali dell’immobile senza trasformazioni significative del contesto urbano o territoriale. Ulteriori considerazioni hanno riguardato l’assenza di un impatto sul valore di mercato dell’immobile e l’inadeguatezza delle opere a causare un aumento del carico urbanistico, rafforzando così il principio che tali interventi non richiedono permessi di costruire sotto l’attuale normativa di edilizia libera.
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