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Urbanistica

Ricostruzione edifico con sagoma differente in area soggetta ad autorizzazione paesaggistica

Il Consiglio di Stato ha chiarito alcune circostanze per cui un intervento edilizio oggetto di autorizzazione paesaggistica ed edilizia non rientrerebbe nella tipologia della ristrutturazione ma in quella della nuova edificazione

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Il caso affrontato dalla quarta sezione del  Consiglio di Stato, con sentenza depositata martedi 7 aprile, riguarda un intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica ed edilizia consistente nella demolizione di un manufatto ad uso residenziale di quattro piani e di due comodi rurali e nella successiva ricostruzione mediante edificazione di dieci unità immobiliari.

Secondo Palazzo Spada i lavori in questione non potrebbero in alcun modo qualificare un intervento di ristrutturazione edilizia, essendo invece evidente, nel caso pratico esaminato, l’edificazione ex novo di diversi edifici.

La decisione del Consiglio di Stato riguardante gli immobili ricadenti in zone in cui è prevista l’autorizzazione paesaggistica non fa altro che confermare “che l’elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma con ricostruzione rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente ».

Nel dispositivo della sentenza si può notare in particolare che ai sensi del dettato normativo del testo unico per l’edilizia sono inclusi nella definizione di “ristrutturazione edilizia”, gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio preesistente. In base alla normativa quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio, configura un intervento di nuova costruzione sottoposto ad autorizzazione paesaggistica e non di semplice ristrutturazione edilizia».

Dal 21 agosto 2013 sono inoltre compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Vengono quindi ricompresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

 

Un interpretazione autentica che avrebbe potuto dare, e per buona parte lo sta facendo, l’opportunità a tanti professionisti del settore edile di lavorare. La portata di questa previsione di legge risulta comunque in parte attenuata dall’esclusione dalla norma degli gli immobili soggetti a vincolo cosi come risultante ai sensi del Decreto legislativo numero 42 del 2004 e inoltre occorre porre attenzione, nelle zone omogenee A alla perimetrazione prevista dal comma 4 dell’art. 23 bis del Testo unico. 

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