Rent to Buy: quanto costa e come verrà tassato
Il trattamento fiscale dei contratti di Rent to Buy: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Il cosiddetto “Rent to Buy“, introdotto dall’articolo 23 del decreto legge 133/2014, è un contratto in base al quale è possibile prendere un immobile in affitto con l’obiettivo, però, di acquistarlo.
Una rivoluzione concettuale che permetterà, forse, a migliaia di giovani copie di procedere all’acquisto di un prima casa.
Quando si parla di Rent to Buy si parla di una tipologia contrattuale introdotta con lo specifico obiettivo di fare ripartire proprio il mercato immobiliare. In un primo periodo, precedente all’esercizio del diritto di acquisto, l’immobile è sostanzialmente in affitto. In questo periodo una quota di canone viene versata come corrispettivo di un’eventuale, successivo, acquisto.
Solamente in un secondo momento si potrà esercitare il diritto di acquisto. Dunque il Rent to Buy prevede sostanzialmente tre diverse discipline fiscali sugli immobili:
– la parte di canone che l’inquilino versa fino all’esercizio del diritto di acquisto è trattata fiscalmente esattamente come le normali locazioni;
– la parte di canone che ha natura di anticipazione del corrispettivo di acquisto è invece assimilata agli acconti che si pagano sulle vendite degli immobili;
– in caso di esercizio del diritto di acquisto, si applicano le norme, ai fini delle imposte dirette e indirette, per i trasferimenti immobiliari.
Un punto fondamentale della disciplina del Rent to Buy risulta essere, secondo l’Agenzia delle Entrate il trattamento fiscale.
Il riattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal conduttore deve essere infatti diversificato in considerazione della funzione , godimento dell’immobile o acconto prezzo, per la quale le somme sono corrisposte.
Le tasse sulla locazione inoltre cambiano a seconda che il proprietario sia o meno un’impresa. Nel primo caso, se il proprietario agisce nel diritto d’impresa, nel “primo” periodo rilevano solo i canoni di locazione: nel caso di immobili strumentali per natura o di beni merce, attribuendo rilevanza ai canoni, oppure nel caso di immobili patrimonio, dando rilevanza al confronto tra il canone di locazione e la rendita catastale. Non hanno, invece, rilevanza reddituale gli acconti, che sono un anticipo sul prezzo di vendita. Anche ai fini IRAP, rileva solo la locazione, secondo le regole ordinarie che caratterizzano il tributo. Se invece il proprietario non è un’impresa, la quota del canone stabilita per la concessione in godimento dell’immobile è tassata in base alla disciplina dei redditi fondiari, assimilandola alla locazione. Quindi, le quote di canone sono, per il proprietario, redditi da fabbricati, assoggettati a IRPEF.