Quali sono le procedure semplificate per i lavori “post ciclone”
Regione Veneto ed enti locali hanno stabilito una serie di linee guida per le procedure semplificate atte a favorire i lavori “post Ciclone”
Delle linee guida che indicano quali sono le procedure semplificate che è possibile mettere in campo per realizzare i lavori di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio paesaggistico e culturale danneggiato dal fortunale dell’ 8 luglio 2015, che è scaricabile in allegato
La Regione Veneto, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, i Comuni coinvolti e l’Istituto regionale Ville venete hanno definito congiuntamente le linee guida di cui abbiamo già accennato. Interventi normativi che mirano a stabilire un codice comportamentale, delle procedure semplificate, per tutti coloro che sono interessati ad attuare interventi edilizi su immobili danneggiati dal forte ciclone che ha devastato il Veneto.
Quali sono gli interventi che rientrano nelle procedure semplificate in esame?
Possiamo sicuramente dire rientrano tra gli interventi soggetti alla sola comunicazione al Comune di riferimento:
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la rimessa in opera del rivestimento in tegole o altro materiale simile a quello esistente prima del fortunale, che non comporti alcuna alterazione volumetrica. Le tegole da usare dovranno essere simili per forma e materiali a quelle preesistenti.
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tutte le opere di consolidamento statico delle strutture edilizie, di risistemazione della struttura della copertura che non comportino alterazioni volumetriche e dell’aspetto esteriore della copertura e dell’edificio in generale. Rientrano in questa categoria le eventuali opere di:
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tirantature metalliche, di rappezzature murarie, reintegri murari, di reintegrazione della struttura della copertura danneggiata, ad esclusione degli interventi volti al ripristino di volumi preesistenti e demoliti dal fortunale che invece saranno soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lvo42/2004. La struttura di copertura qualora parzialmente mancante dovra? essere integrata con elementi lignei o elementi di materiale simile a quello rimasto sull’edificio.
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le opere di ritinteggiatura degli esterni che comunque dovranno avere un colore simile a quello preesistente al fortunale ed essere realizzata con lo stesso materiale (latte di calce, pitture idrolavabili, ecc.).
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le opere di risistemazione degli spazi aperti ivi compresi le pavimentazioni e i sentieri che dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle esistenti o in sostituzione dovranno comunque essere ripristinati con materiali drenanti e non cementizi. Non rientrano in questa fattispecie la nuova realizzazione di gazebi, pergole e strutture temporanee che dovranno essere autorizzate con le procedure di legge ex art.146 e art.4 DPR 139/2010.
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la rimessa in opera e/o sostituzione di infissi e scuri che dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli preesistenti al fortunale, ivi compreso il colore e il materiale. Qualora il proprietario intendesse cambiare tipologia di serramenti per migliorare ad esempio il risparmio energetico e quindi cambiare forma e tipologia di infisso dovra? essere chiesta la prescritta autorizzazione paesaggistica al Comune.
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lo smaltimento degli alberi caduti, delle ramaglie spezzate e a terra.
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la ricostruzione di camini prima esistenti e documentati da apposita documentazione fotografica, solo se si prevede di ricostruirli con le stesse dimensioni e materiali di quelli preesistenti. Laddove si dovesse richiedere una variazione in altezza, larghezza e materiali dovra? invece essere chiesta una autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 D.lvo 42/2004.
La Regione del Veneto ha inoltre disposto la presenza fissa di un professionista regionale presso l’Istituto regionale Ville venete, con funzioni di supporto per le questioni tecnico-operative relative alle procedure semplificate e per il coordinamento dei rapporti tra i proprietari e i diversi Enti competenti alla risoluzione delle problematiche.