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Progettazione opere in Cemento Armato. Geometri sempre esclusi anche se sussiste controfirma.

Progettazione opere in cemento armato. I Geometri NON possono progettare opere in Cemento Armato neppure se i calcoli sono controfirmati da un ingegnere o da un architetto.

Progettazione opere in Cemento Armato. Geometri sempre esclusi.
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La progettazione opere in cemento armato è un attività che non può mai essere svolta da un geometra. Nonostante le consuetudini e le abitudini portate avanti da decine di progettisti nel corso degli ultimi decenni, la progettazione di un opera da realizzare in cemento armato non può mai essere affidata ad un geometra, neppure se questo si fa supportare nella firma (controfirma) dei calcoli da un professionista abilitato come un ingegnere o un architetto.

Nessuna opera in cemento armato può essere progettata da un geometra neppure se i calcoli sono firmati da un ingegnere.

A ribadire la suddivisione delle skill professionali in materia di competenze, tariffe e progettazione di opere in zona sismica e in conglomerato cementizio è intervenuta la sentenza numero 2684/2020 pronunciata dal TAR delle Campania che si è espresso in merito alla legittimità di una progettazione di opere in cemento armato firmate da un tecnico privo delle competenze richieste dalla legge.

Nel caso concreto, le opere progettate da un geometra, secondo il TAR, sono illegittime nonostante la controfirma di un architetto abilitato che aveva supportato il tecnico e controllato la correttezza dei calcoli relativi alla progettazione delle strutture in cemento armato.

La vicenda.

La vicenda è una delle classiche situazione di vicinato. Il proprietario di un immobile, richiesto e ottenuto il permesso di costruire, ha cominciato i lavori di edificazione di un fabbricato in cui sono presenti delle strutture in cemento armato. Il Vicino di terreno ha ha impugnato il permesso di costruire sostenendo una presunta illegittimità ad edificare. I vizi impuntati sono diversi, ma quello che più di tutti ci interessa e la contestazione riguardante le strutture in cemento armato.

Il Vicino, sicuramente non del tutto a digiuno di normative professionali, lamentava il fatto che il progetto fosse firmato da un geometra. In sede di dibattimento, il proprietario del fondo in cui si stava edificando il nuovo immobile, si è difeso sostenendo che i calcoli della parte relativa alle strutture in cemento armato fossero stati controfirmati da un architetto.

Niente da fare per il TAR. I giudici hanno, si legge nella sentenza, considerato illegittimi i lavori progettati da un geometra con strutture in conglomerato cementizio in quanto la figura del geometra “non èabilitata alla progettazione di costruzioni con cemento armato”.

Quali sono le competenze dei geometri, alla luce della sentenza 2684/2020 riguardo la progettazione opere in cemento armato?

Le competenze dei geometri, secondo il TAR della Campania sono limitate alla “progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle comportanti l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, con l’eccezione delle costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone” .

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