venerdì, Novembre 15, 2024
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Professionisti tecnici, quando scatta l’esercizio abusivo della professione

La Cassazione si esprime sul reato di esercizio abusivo della professione

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Sentenza storica della Cassazione riguardante l’esercizio abusivo della professione. Lo sentenza prende spunto dal caso concreto, un geometra, precedentemente cancellato dall’Albo  professionale d’appartenenza, aveva svolto, successivamente, e sopratutto di fatto l’attività di direttore dei lavori celandosi dietro il collega titolare formale dell’incarico

Da questo comportamento si configura, secondo legge, il reato di esercizio abusivo della professione.

Esercizio abusivo della professione in quanto il professionista tecnico, cancellato per dimissioni dall’Albo, svolgeva di fatto l’attività di direttore dei lavori per un progetto di ristrutturazione di un immobile, redigendo il calcolo metrico estimativo che serve a ottenere il permesso edilizio. Operazioni per le quali la legge prevede l’iscrizione ad un albo professionale, e non conta neppure il fatto che il ruolo formale di direttore di lavori fosse svolto da un’altra persona. Ad essere riservata agli iscritti all’ordine è proprio l’attività pratica.

A chiarirlo è stata  la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza numero 6065 del 2015 depositata il 10 febbraio scorso. Una sentenza che promette di essere un precedente.

 

Esercizio abusivo della professione: chi rischia e cosa

 

Il mondo delle professioni italiane è ricco di casi in cui gli iscritti ad un ordine non vengono tutelati; URP e comunicati stampa senza firma di giornalisti iscritti all’albo,oltre che un esempio sono un altro lato di questa triste medaglia. La sentenza numero 6065 sembra comunque andare nella direzioni di tutelare un mondo, quelle delle professioni riconosciute dallo stato, che in questo periodo di crisi ha subito i contraccolpi maggiori.

La Cassazione in data 10 Febbraio ha comunque ricordato che “l’esercizio abusivo della professione avviene quasi sempre in via di fatto, senza che venga meno la rilevanza penale della condotta”.

 

La suprema Corte ha giudicato infondato l’assunto secondo il quale sarebbe inidoneo un singolo atto – il computo metrico – ad integrare la condotta di esercizio abusivo della professione. Privo di pertinenza, secondo la Cassazione, è il richiamo alla giurisprudenza sulla continuità dell’azione professionale e sulla percezione sociale che ne deriva

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