Porte tagliafuoco, dal 2 novembre obbligatoria la marcatura CE
L'obbligo riguarda le porte tagliafuoco pedonali esterne (rif. EN 14351-1 e EN 16034) e le porte tagliafuoco commerciali, industriali e da garage (rif. EN 13241 e EN 16034)
Come discusso nella riunione Closing ACMI tenuta lo scorso 4 ottobre a Milano, ACMI comunica che la marcatura CE delle Porte tagliafuoco pedonali esterne (rif. EN 14351-1 e EN 16034) e delle Porte tagliafuoco commerciali, industriali e da garage (rif. EN 13241 e EN 16034), sarà obbligatoria a partire dal 2 novembre 2019.
Come indicato dal regolamento Prodotti da costruzione CPR 305/11, l’Associazione precisache la data di riferimento per la marcatura CE dei prodotti tagliafuoco sopra citati è quella di prima commercializzazione del prodotto. A tale proposito evidenzia che la definizione di porta pedonale esterna è, conformemente alla stessa norma EN 14351-1: “Porta che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione, il cui impiego principale è il passaggio di pedoni”.