Permessi pergotende: quando installare una pergotenda in regime di edilizia libera?
Il Tar Della Campania ha fatto chiarezza sul tema dei requisiti e dei permessi pergotende e sull'installazione delle stesse in regime di edilizia libera.
I permessi e i requisiti necessari all’installazione in regime di edilizia libera delle pergotende sono al centro dell’interesse e dei ragionamenti che il TAR della Campania ha messo in pratica relativamente a un caso concreto.
Il Tar Della Campania ha fatto chiarezza sul tema dei requisiti e dei permessi pergotende e sull’installazione delle stesse in regime di edilizia libera.
Il covid e la pandemia da coronavirus ha portato al centro dell’attenzione il tema delle pergotende e più in generale dei dehors di bar e ristornati. Per aumentare lo spazio dei locali o semplicemente per migliorare e rendere più confortevoli gli spazi esterni di una proprietà privata è possibile installare diverse tipologie di strutture.
Requisiti e permessi pergotende: la sentenza del TAR Campania.
Il TAR della Regione Campania è stato chiamato in causa per dirimere un contenzioso nato tra una società e gli uffici del comune per l’installazione di una pergotenda.
Nello specifico, con la pubblicazione della sentenza 479 del 2022, il TAR della Campania ha delimitato i contorni precisi di quando una struttura possa essere definita come pergotenda e quando invece non esistono i requisiti e i permessi per poter parlare di installazione pergotenda corretta.
Permessi pergotende, il caso concreto esaminato dal TAR.
I giudici del TAR hanno esaminato il caso di una società accusata, dopo controllo della Polizia Municipale, di aver installato una pergotenda andando oltre i permessi “concessi” dal Comune. La società aveva comunicato agli uffici competenti del Comune, con una CILA, l’installazione di una pergotenda su un’area di sua pertinenza.
A lavori conclusi, un sopralluogo della Polizia Municipale ha fatto emergere una difformità nell’installazione della pergotenda che presentava una chiusura laterale e una copertura. Elementi che secondo gli agenti municipali avrebbero assimilato la pergotenda a un deposito vero e proprio che, ancorato al suolo, avrebbe alterato la sagoma dell’immobile e ampliato le superfici autorizzate.
La decisione del Comune.
Il Comune, non ravvisando nell’installazione le caratteristiche alla base dei permessi di una pergotenda, ha ordinato la demolizione in quanto la “pergotenda” non rientrerebbe nella qualifica di edilizia libera e il ripristino dell’area.
Il ricorso sul concetto stesso di edilizia libera.
La società che ha ricevuto l’ordine di demolizione ha scelto di opporsi all’intimazione di demolizione e ha presentato ricorso richiamando il punto 50 del glossario dell’edilizia libera (DM 2 marzo 2018) e la lettera A.17 del DPR 31/2017. Il ragionamento proposto era mirato a suffragare il diritto del locale commerciale con insegna su strada a installare la pergotenda senza nessun tipo di permesso, in quanto questa tipologia di struttura sarebbe esonerata dall’autorizzazione paesaggistica, in quanto semplice installazione esterna, facilmente amovibile, edificata a corredo delle attività economiche.
La decisione del TAR.
I giudici del TAR, sulla base di un’attenta analisi delle normativi vigenti, e considerando come attendibili i rilievi fatti dal Comune competente, hanno respinto il ricorso della società commerciale e dato ragione alla Pubblica Amministrazione che aveva intimato la demolizione dell’opera.
Respingendo il ricorso, il TAR, ha voluto richiamare e chiarire quali sono i permessi e i requisiti che deve possedere una pergotenda per essere considerata come tale.
Secondo il TAR, è possibile parlare di pergotenda solo nel caso si tratti di struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative e installabile al fine di soddisfare esigenze stabili e durature.
Dal punto di vista normativo, una pergotenda, non necessita del titolo abilitativo a condizione che ,la sua costruzione non determini una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, inoltre l’opera principale deve essere costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. La struttura quindi deve risultare un semplice elemento accessorio.
Gli ultimi due requisiti affinché si possa parlare di pergotenda, inoltre, sono da ravvisare nel materiale della tenda. La tenda utilizzata per coprire e chiudere l’area deve essere in materiale plastico e deve essere retrattile. La copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non devono presentano elementi fissi.
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