Pensione Geometri in regime di totalizzazione: che cosa è, come si richiede.
Quando e come può essere richiesta la Pensione Geometri in regime di totalizzazione? Guida completa alla pensione secondo il D.lgs n. 42/2006.
Le pensione geometri in regime di totalizzazione è un preciso istituto pensionistico nato in seguito alla pubblicazione del decreto legislativo 42 del 2006. La pensione totalizzata nasce per dare maggiore tutela a tutti quei professionisti che, avendo svolto diverse attività lavorative in diverse gestioni, non hanno i requisiti minimi per accedere a nessuna pensione specifica.
Quando e come può essere richiesta la Pensione Geometri in regime di totalizzazione? Guida completa alla pensione secondo il D.lgs n. 42/2006.
- Quali soggetti possono richiedere la pensione in regime di totalizzazione?
- Pensione in regime di totalizzazione, come richiederla!
- Quali pensioni possono essere erogate in regime di totalizzazione?
- Requisiti pensione in regime di D.lgs n. 42/2006
- Soggetti esclusi dalla pensione totalizzata.
- Come viene calcolata la pensione in regime di totalizzazione?
- Reversibilità pensione geometri in regime di totalizzazione.
- Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?
La pensione in regime di totalizzazione è un’istituto pensionistico pensato per aiutare i professionisti che risultano avere dei periodi contributivi poco lineari.
I periodi assicurativi (che possono essere svolti anche presso diverse gestioni previdenziali) per i quali si richiede il conteggio totalizzante sono indipendenti dall’anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione, devono riguardare degli archi temporali non coincidenti ma possono riguardare anche lassi temporali inferiori ai tre anni (art. 24, dl. 201/2011).
L’istituto della totalizzazione, se attivato, andrà a cumulare tutti i periodi contributivi pregressi, è esclusa quindi una totalizzazione parziale.
Quali soggetti possono richiedere la pensione in regime di totalizzazione?
L’istituto della pensione totalizzata è una possibilità, completamente gratuita, che può essere sfruttata da lavoratori dipendenti, autonomi e anche dai liberi professionisti. La pensione in regime di totalizzazione quindi può essere richiesta anche dai geometri liberi professionisti che presentano uno storico contributivo non lineare.
Pensione in regime di totalizzazione, come richiederla!
La richiesta di totalizzazione può essere presentata dal soggetto interessato, depositando la domanda agli sportelli dell’ultimo ente previdenziali in cui si è stati iscritti.
La liquidazione delle somme spettanti sarà erogata in un’unica pensione e sarà ottemperata dall’INPS, ma materialmente le somme saranno rese disponibili dalle singole Gestioni in relazione alle rispettive quote.
Quali pensioni possono essere erogate in regime di totalizzazione?
Secondo il D.lgs n. 42/2006, le pensioni che possono erogate in regime di totalizzazione sono quelle di anzianità, la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità e la pensione indiretta.
Requisiti pensione in regime di D.lgs n. 42/2006.
Può richiedere la totalizzazione della pensione il geometra che, al momento della richiesta, non risulta essere titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto. Per richiedere la pensione totalizzata è necessario avere i requisiti per vantare “almeno” una contribuzione presso ogni gestione previdenziale interessata dalla totalizzazione.
Soggetti esclusi dalla pensione totalizzata.
La pensione totalizzata è preclusa a tutti quei soggetti che risultano essere titolari di un autonomo trattamento pensionistico già erogato da una delle gestioni previdenziali (Assicurazione Generale Obbligatoria, Casse dei Liberi Professionisti, Gestione Separata INPS, Fondo di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica) ammesse alla totalizzazione.
Non possono accedere alla pensione totalizzata neppure i soggetti che risultano in possesso di un assegno ordinario d’invalidità e i soggetti che hanno richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006 e chi ha richiesto il cumulo dei periodi assicurativi (articolo 1 comma 39 legge n. 228/2012 come modificata dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016).
Come viene calcolata la pensione in regime di totalizzazione?
Il calcolo della quota in totalizzazione viene fatto utilizzando il sistema contributivo (legge n. 335/95) e applicando a questo un preciso algoritmo proporzionato all’anzianità assicurativa maturata presso ciascuna gestione.
Se, invece, il richiedente abbia maturato all’interno di ciascuna gestione previdenziale i requisiti minimi di anzianità contributiva verrà utilizzato il sistema di calcolo ordinario.
Reversibilità pensione geometri in regime di totalizzazione.
La pensione totalizzata è reversibile anche agli eredi superstiti secondo le modalità e i termini previsti da ogni singola gestione previdenziale. Se si desidera ottenere la reversibilità della pensione totalizzata si dovrà presentare domanda direttamente all’INPS.
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