Pannelli fotovoltaici: il parere necessario della Sopraintendenza
Storica decisione del Tar Piemonte: nelle zone con vincolo ambientale generalizzato è necessario il parere della Sopraintendenza per installare i pannelli fotovoltaici.
In seguito all’approvazione della cosiddetta legge “Sblocca Italia” che si occupa anche dell’installazione delle pompe di calore aria-aria facendo rientrare le stesse nelle opere di manutenzione ordinaria, una sentenza del Tar piemontese affronta, analizzando l’intricata disciplina legislativa, il tema delle procedure da seguire per l’installazione di pannelli fotovoltaici .
“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” che stabilisce l’installazione dei pannelli fotovoltaici sono eseguibili dopo aver inoltrato al Comune una semplice comunicazione di inizio attività (D.i.a).
La procedura oggetto del Tar Piemontese si articola però in più passaggi diventando più complicata quando le installazioni dei pannelli fotovoltaici devono essere realizzate in zone sottoposte a vincolo ambientale perchè, a seconda del tipo di pannello, occorre rispettare dei passaggi solo in parte comuni.
La sentenza del Tribunale amministrativo infatti affrontando il discorso della procedura da osservare per l’installazione di pannelli fotovoltaici e termici, distingue chiaramente fra opere da realizzare nei centri storici e su edifici specificatamente sottoposti a vincoli, stabilendo che in questi casi tanto per i pannelli fotovoltaici quanto per i pannelli termici è necessario acquisire il parere della Soprintendenza.
Una situazione che può risultare particolarmente complessa.
La casistica esaminata dal tar Piemonte stabilisce infatti che la procedura cambia per gli impianti da realizzare in zone sottoposte a semplice vincolo ambientale ove ricorrono tali ipotesi la procedura cambia in relazione al tipo di impianto da realizzare.
Nel dettaglio
-per l’installazione di pannelli termici è indispensabile acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni culturali;
-per l’installazione di pannelli fotovoltaici da collocare nelle aree sottoposte a vincolo, non è necessario acquisire il parere della Sopraintendenza.
Conclusioni storiche alle quali è approdato il Tar solamente dopo una estenuante opera interpretativa dei vari interventi normativi che si sono succeduti in materia nel corso degli anni. Una sentenza che promette di modificare anche le dispense utilizzate nei corsi riconosciuti dagli ordini professionali per la formazione di installatori di pannelli fotovoltaici certificati.