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Urbanistica

Obbligo SCIA per i condizionatori

È reato installare un condizionatore esterno in un area vincolata senza SCIA preventiva

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È reato installare un condizionatore esterno in un area vincolata senza SCIA preventiva ; l’importante decisione è stata resa pubblica dalla corte di Cassazione nei giorni scorsi.

Secondo la suprema corte è reato infatti procedere all’installazione di un condizionatore  in zona vincolata senza il rilascio della SCIA .

Con la sentenza n. 952/2015 depositata il 13 gennaio, la terza sezione penale della Cassazione, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa, ha ribadito il principio secondo il quale i climatizzatori o i condizionatori costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati all’esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001. alla SCIA.

 

Obbligo SCIA anche per i condizionatori

La sentenza se vista in rapporto alla tanto discussa Super Scia promette di generare casi analoghi su tutto il territorio nazionale.

Nella vicenda oggetto del pronunciamento della suprema Corte, alla proprietaria di un esercizio commerciale era stata imputata la violazione dell’art. 44 per avere installato, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, un condizionatore d’aria in assenza di alcun titolo autorizzativo e senza osservare il regolamento edilizio comunale.

Nella sentenza la Corte di Cassazione ricorda che l’articolo 3, include tra gli interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”. L’articolo 22 richiede, per tali interventi, una SCIA, trattandosi dell’installazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti.

 

Di conseguenza, poiché l’intervento realizzato dalla signora è stato eseguito in una zona nella quale era imposto il vincolo paesaggistico, l’esecuzione dell’opera era condizionata al rilascio del nulla osta da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, derivando dal mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica l’integrazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 181 del d.lgs. n. 42/2004.

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