venerdì, Novembre 15, 2024
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Appalti

Novità subappalti: secondo il consiglio di stato è obbligatorio indicare nell’offerta il nominativo del subappaltatore

La dichiarazione deve contenere l’indicazione del subappaltatore nel caso in cui il ricorso ai subappalti si rende necessario a cagione del mancato autonomo possesso dei requisiti di qualificazione

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Nei casi in cui i subappalti valgano a “salvare” le condizioni indispensabili per poter essere ammessi alla gara, il concorrente interessato non può fare a meno di indicare all’Amministrazione appaltante il nominativo del soggetto chiamato al “salvataggio”, e lo deve fare subito, già in sede di presentazione della domanda.

In questo modo, abbastanza radicale a dire la verità, si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza numero 2223 del 4 maggio scorso. Una sentenza dai risvolti socio-economici enormi, basti pensare che la mancata presentazione anticipata del soggetto che andrebbe ad eseguire i subappalti andrebbe ad inficiare l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto e tutti gli altri atti che hanno contrassegnato la gara, laddove l’amministrazione procedente non ha disposto l’esclusione dalla procedura de qua delle società classificatesi nei primi tre posti all’esito delle operazioni concorsuali.

La sentenza va in un certo senso contro l’indirizzo interpretativo secondo cui non vi sarebbe l’esigenza di conoscere tempestivamente il nome dell’appaltatore, ma ritiene di non poter aderire a tale assunto, e condivide invece l’orientamento di segno opposto affermato in materia

Secondo il Consiglio di Stato ai fini dell’applicazione dell’art.118 del Codice Appalti occorre distinguere infatti fra alcune ipotesi differenti rfieribili ai subappalti:

  • le ipotesi in cui il concorrente sia autonomamente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, a prescindere dalla conclusione dei subappalti (c.d subappalto facoltativo);

  • le ipotesi in cui il concorrente sia privo di un requisito di qualificazione e pertanto intenda avvalersi di altra impresa non solo ai fini dell’esecuzione, ma più a monte ai fini della stessa qualificazione per l’ammissione alla gara (c.d. subappalto necessario).

A fronte di tale distinzione, la previsione di cui al comma 2 dell’art.118 in tema di dichiarazione di subappalto va intesa nel senso che la dichiarazione può essere limitata alla volontà di concludere un subappalto pur possedendo tutte le qualificazioni per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto di subappalto, oppure che la dichiarazione in questione deve contenere anche l’indicazione dell’impresa subappaltatrice nel caso in cui il ricorso al subappalto si rende necessario a cagione del mancato autonomo possesso da parte del singolo concorrente, dei requisiti di qualificazione per l’utile ammissione alla gara.

 

Dovendo distinguere tra subappalti facoltativi e subappalti necessari, “quanto meno in questa seconda ipotesi deve ritenersi che la validità della dichiarazione di subappalto non può essere limitata alla manifestazione di voler subappaltare, ma deve essere subordinata anche all’onere di indicare in via preventiva gli estremi delle imprese appaltatrici, proprio perché l’amministrazione appaltante deve da subito poter verificare l’affidabilità e la trasparenza del subappalto anche con riferimento alla impresa che interviene ad adiuvandum”.

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