Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 novembre 2012
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 24). (12A12233)
(GU Serie Generale n.271 del 20-11-2012)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto l’art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
cui, per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al
superamento dell’emergenza, e’ stata autorizzata, tra l’altro, la
spesa di euro 495 milioni di euro per l’anno 2012, anche al fine di
far fronte alle attivita’ solutorie di interventi urgenti gia’ posti
in essere, ed e’ stata prevista la possibilita’ di adottare apposite
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche’ il successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato
d’emergenza, e’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Visti l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante: “Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche’ per il
contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea”, l’art. 17 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011,
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13
aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16
giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del
12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5, n. 3955 del 26
luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011,
n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966
del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011 art. 3, n. 3970
del 21 ottobre 2011, gli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3975 del 7 novembre 2011, l’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3982 del 23 novembre
2011, n. 3991 del 30 dicembre 2011 e n. 4000 del 23 gennaio 2012;
Vista la nota del 20 settembre 2011 della Prefettura di Agrigento –
Ufficio Territoriale del Governo;
Vista la richiesta del 21 settembre 2009 del Sindaco di Lampedusa e
Linosa;
Viste le note del 28 novembre 2011, 8 gennaio e 8 febbraio 2012 e
del 26 luglio 2012 dell’Ufficio Legislativo del Ministero della
difesa;
Vista la nota del 24 novembre 2011 del Soggetto attuatore per la
provincia di Roma e la nota della Croce Rossa Italiana del 14
dicembre 2011;
Vista la nota del 9 marzo 2012 del Soggetto attuatore per
l’assistenza dei minori stranieri non accompagnati del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
Vista la nota del 24 ottobre 2012 del Prefetto di Palermo;
Vista la nota del 26 ottobre 2012 con cui il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
ha trasmesso lo schema di ordinanza e il fabbisogno finanziario
necessario alla prosecuzione delle attivita’ finalizzate al
superamento dell’emergenza;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per le attivita’ poste in essere dal comune di Lampedusa per
fronteggiare l’emergenza, il Commissario delegato e’ autorizzato a
rimborsare la somma di euro 29.883,28, sulla base di apposita
documentazione attestante le spese effettuate, con oneri posti a
carico delle risorse di cui all’art. 12.