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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79 | Unione Geometri
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79

Testo del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 142 del 20 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonche’ in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l’esercizio di delega legislativa.». (12A08909)

(G.U. n. 185 del 9-8-2012)

Capo I Disposizioni in materia di sicurezza

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( … )).
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di armi

(Soppresso).

Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 2
Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche’ dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo’ essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi’ le modalita’ di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita’ di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto. 5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5». 6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo I Disposizioni in materia di sicurezza
(( Art. 2-bis
Disposizioni in materia di enti e circoli privati

1. All’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
«Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e’ necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita’ di cui al primo comma». ))

Capo II Disposizioni per la funzionalita’ (( e l’autofinanziamento )) delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’Interno
(( Art. 2-ter
Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operativita’ della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all’articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, puo’ includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell’amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell’idoneita’ al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell’ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalita’ di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 6-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). – 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all’applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. 2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attivita’ previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d’onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita’ al servizio di polizia secondo le modalita’ stabilite con il decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all’espletamento delle attivita’ del secondo semestre.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro”, conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialita’ di appartenenza.

4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attivita’ previste dal piano di studio, ferma restando la possibilita’ di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d’esame stabilite dal decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneita’, sono assegnati agli uffici dell’amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell’ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

7. Con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita’ di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d’esame, nonche’ i criteri per la formazione dei giudizi di idoneita’»; b) all’articolo 6-ter, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «l’esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione» sono sostituite dalle seguenti:
«le prove d’esame di cui all’articolo 6-bis, comma 4»; 2) alla lettera e), le parole: «di cui all’articolo 6-bis, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis, comma 6»; c) all’articolo 6-quater, comma 1, le parole: «della selezione di cui all’articolo 6-bis e» sono soppresse. 3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole: «, durante il quale e’ sottoposto a selezione attitudinale per l’eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 6-bis, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con il decreto di cui all’articolo 6-bis, comma 7»; b) all’articolo 60, settimo comma, le parole: «da emanarsi con decreto del Ministro dell’interno» sono sostituite dalle seguenti:
«da emanare con decreto del Ministro dell’interno, salvo quanto previsto dall’articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335». 4. All’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «dall’articolo 6-bis, comma 6,» sono soppresse e dopo le parole: «dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c)
e d) del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «nonche’ del decreto di cui all’articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982,». 5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))

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(( Art. 2-quater
Disposizioni urgenti per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: a) per la partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonche’ per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di eta’ previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita’ di polizia;
b) per la partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di eta’ previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5: 1) al comma 1, dopo le parole: «che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l’accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato»
sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di eta’ stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,»; 2) al comma 4, dopo le parole: «purche’ siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quello relativo ai limiti di eta’»; b) all’articolo 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di eta’ stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,»; c) all’articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di eta’ stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.127,».

3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1, le parole: «concorso pubblico per esami» sono sostituite dalle seguenti: «concorso pubblico per titoli ed esami»; b) all’articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «I limiti di eta’ per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; c) all’articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «I limiti di eta’ per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127». ))

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(( Art. 2-quinquies
Introduzione dell’articolo 60-bis nella legge 1° aprile 1981, n. 121

1. Dopo l’articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e’ inserito il seguente:
«Art. 60-bis (Equipollenza dei titoli conseguiti). – 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, e’ stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturita’ professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli». ))

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Art. 3
Procedure straordinarie per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e’ fissata al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificata la disponibilita’ e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e’ fissata al 1º gennaio dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificata la disponibilita’ e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. A seguito dell’avvio delle procedure concorsuali per l’attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e’ conferito per risulta, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica e’ fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.

4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall’espletamento del concorso per l’attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.

5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso.
Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e’ ridotta a cinque settimane.

7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

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(( Art. 3-bis
Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno assicura il coordinamento tecnico e l’efficacia operativa sul territorio nazionale delle attivita’ di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell’articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un’apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attivita’ aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013. ))

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Art. 4
Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall’anno 2012.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l’anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (( 2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonche’ al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attivita’ lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attivita’ istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ))

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(( Art. 4-bis
Misure per il reperimento di risorse aggiuntive

1. Sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno le somme derivanti: a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l’accesso ai servizi del sistema INA – SAIA di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalita’ di versamento;
b) dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l’utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno e per l’utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell’interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell’interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalita’ di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

3. Le attivita’ rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell’ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))

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(( Art. 4-ter
Proroga di termini di validita’ di graduatorie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validita’ della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneita’ motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell’11 settembre 2007, sia il termine della validita’ della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. ))

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Art. 5
Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l’immigrazione

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell’anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all’articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l’operativita’ degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l’anno 2012 e’ assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II Disposizioni per la funzionalita’ (( e l’autofinanziamento )) delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’Interno

Art. 6
Fondazione Gerolamo Gaslini

1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell’atto costitutivo, l’ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, e’ trasformato in fondazione con personalita’ giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell’interno l’esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.

(( Capo II-bis Altre disposizioni ))

(( Art. 6-bis
Esclusione dall’election day del rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

1. All’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente:
«2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste». ))

(( Capo II-bis Altre disposizioni ))

(( Art. 6-ter
Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia di viabilita’

1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilita’ nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilita’ nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente: a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, e dell’articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011, nonche’ del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2011. 2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita’ ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))

(( Capo II-bis Altre disposizioni ))

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione