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Riparto del Fondo per l’attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di parita’, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006 – annualita’ 2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 9 agosto 2012
Riparto del Fondo per l’attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di parita’, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006 – annualita’ 2011. (12A11589)
(GU n.253 del 29-10-2012)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
con delega
ALLE PARI OPPORTUNITA’

di concerto

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, concernente il Fondo nazionale per le attivita’ delle
consigliere e dei consiglieri di parita’;
Visto l’art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera o)
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che indica i criteri
di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all’Ufficio
della consigliera nazionale di parita’ una quota pari al trenta per
cento;
Visto l’art. 18, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del settanta per
cento alle regioni;
Visto l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, che prevede l’istituzione di una Commissione
interministeriale per la gestione del Fondo nazionale per le
attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di parita’;
Visto l’art. 17, comma 2, come sostituito dall’art. 1, comma 1,
numero 2), lettera n) del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5,
che stabilisce che, nei limiti della disponibilita’ del Fondo
nazionale per le attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di
parita’, alle consigliere e ai consiglieri di parita’, sia lavoratori
dipendenti che autonomi o liberi professionisti, e’ attribuita una
indennita’ mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di
effettiva e quello di supplente, e’ fissata annualmente con il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per le pari opportunita’ e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 18, comma 2;
Visto l’art. 17, comma 5, secondo cui la consigliera o il
consigliere nazionale di parita’, ove lavoratore dipendente,
usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti
determinato annualmente con il decreto di cui all’art. 18, comma 2,
nonche’ di un’indennita’ fissata dallo stesso decreto e che in
alternativa puo’ richiedere il collocamento in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso
un’indennita’ complessiva, a carico del Fondo di cui all’art. 18,
determinata tenendo conto dell’esigenza di ristoro della retribuzione
perduta e di compenso dell’attivita’ svolta e ove l’ufficio di
consigliera o consigliere nazionale di parita’ sia ricoperto da un
lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo
un’indennita’ nella misura complessiva annua determinata dal decreto
di cui all’art. 18, comma 2;
Visto l’art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede che «A
decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita’, i compensi, i gettoni,
le retribuzioni o le altre utilita’ comunque denominate, corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010»;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21
dicembre 2010 di ripartizione in capitoli delle Unita’ di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 ha assegnato al
capitolo 3971 «Fondo per le attivita’ finalizzate a ridefinire e
potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni
strumentali dei Consiglieri di parita’» una disponibilita’ in termini
di competenza per l’anno 2011 pari ad € 2.077.446,00 che, al netto
dell’accantonamento di € 215.759,00 in attuazione dell’art. 1, comma
13, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e della riduzione di €
25.244,00 in applicazione l’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 risulta pari a € 1.836.443,00;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del
settanta per cento delle risorse disponibili per l’annualita’ 2011,
pari a euro 1.285.510,10;
Visto l’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
che prevede la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo
spettanti alle regioni a statuto ordinario ed il successivo Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011
«Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto
ordinario di cui all’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122» che recepisce la proposta formulata dalla conferenza
delle regioni e delle Province autonome nella seduta dell’11 novembre
2010 e trasmessa dal Presidente della conferenza delle regioni e
delle province autonome con nota n. 4464/C2FIN dell’11 novembre 2010;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni a
statuto speciale dell’importo di € 350.650,87, risultante
dall’importo destinato alle stesse nell’anno 2010, decurtato in
applicazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, nonche’ in applicazione dell’art. 1, comma 13, della legge n.
220 del 2010;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni a
statuto ordinario della restante somma pari ad € 934.859,23;
Considerato l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, recante la soppressione della partecipazione delle Province
autonome alla ripartizione di risorse dello Stato previste dalle
varie leggi di settore in favore delle Regioni ad esclusione dei
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e
prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e
Bolzano, nonche’ i rapporti giuridici gia’ definiti;
Ritenuto altresi’ di dover fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 2,
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato
dall’art. 1, comma 1, numero 2, lettera n) del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 5, l’indennita’ mensile delle consigliere regionali
e provinciali, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di
supplente;
Ritenuto inoltre di dover determinare, per l’annualita’ 2011, ai
sensi dell’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parita’,
effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente il numero
massimo di permessi non retribuiti nonche’ l’indennita’ e in
alternativa l’indennita’ complessiva in caso di collocamento in
aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove
lavoratore autonomo o libero professionista l’indennita’ nella misura
complessiva annua;
Tenuto conto della proposta di riparto del settanta per cento delle
risorse del 2011 tra le regioni, approvata nella riunione del 15
settembre 2011 dalla Commissione interministeriale, istituita ai
sensi dell’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198;
Vista la delega di funzioni in materia di pari opportunita’
conferita al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dal
Presidente del Consiglio ed approvata dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 13 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 19
gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1

1. Con riferimento all’esercizio finanziario 2011, la quota di euro
1.285.510,10 pari al settanta per cento delle risorse disponibili sul
cap. 3971 per l’annualita’ 2011, e’ destinata alle regioni ed e’
suddivisa tra le stesse secondo la tabella n. 1 allegata al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Le somme riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano
sono rese indisponibili.