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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

LEGGE 26 ottobre 2012 , n. 183

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. (12G0208)

(GU n. 253 del 29-10-2012)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 20 dell’Accordo stesso.

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall’Accordo di cui alla presente legge, valutati in euro 94.120 a decorrere dall’anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione previste dall’Accordo di cui alla presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 26 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5521): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Terzi di Sant’Agata), il 10 ottobre 2012. Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’11 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni I, II e V. Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 12 e 16 ottobre 2012. Esaminato in Aula il 17 ottobre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3535): Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 22 ottobre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 23 e 24 ottobre 2012. Esaminato in Aula ed approvato il 25 ottobre 2012.

Allegati (omissis)