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Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attivita’ delle imprese di assicurazione, ai sensi degli artt. 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 8 novembre 2012
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attivita’ delle imprese di assicurazione, ai sensi degli artt. 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 3020). (12A12346)
(GU Serie Generale n.274 del 23-11-2012)

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni e integrazioni recante il Codice delle assicurazioni
private;
Visto il regolamento ISVAP del 26 marzo 2008, n. 20 e in
particolare gli articoli 5 e 28;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art. 13, comma 28;
Considerata l’opportunita’ di modificare gli articoli 5 e 28 del
regolamento ISVAP del 26 marzo 2008, n. 20;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche all’art. 5 del regolamento ISVAP
n. 20 del 26 marzo 2008

1. L’art. 5 del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e’
modificato come segue:
a) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola «delegati», e’
aggiunto il seguente periodo: «con conseguente possibilita’ di
prevedere adeguati piani di emergenza (cd “contingency arrangements”)
qualora decida di avocare a se i poteri delegati»;
b) dopo la previsione di cui alla lettera i) del comma 2, sono
aggiunte le seguenti lettere:
«j) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche
ai componenti dell’organo stesso, predisponendo, altresi’, piani di
formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche
necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel
rispetto della natura, dimensione e complessita’ dei compiti
assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;
k) effettua, almeno una volta l’anno, una valutazione sulla
dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell’organo
amministrativo nel suo complesso, nonche’ dei suoi comitati,
esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza
nell’organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo
eventuali azioni correttive»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
«3. L’organo amministrativo assicura che la relazione sul sistema
dei controlli interni e di gestione dei rischi illustri in modo
adeguato la struttura organizzativa dell’impresa e rappresenta le
ragioni che rendono tale struttura idonea ad assicurare la
completezza, la funzionalita’ ed efficacia del sistema dei controlli
interni e di gestione dei rischi.
4. L’organo amministrativo informa senza indugio l’autorita’ di
vigilanza qualora vengano apportate significative modifiche alla
struttura organizzativa dell’impresa illustrando le cause interne o
esterne che hanno reso necessari tali interventi».