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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 dicembre 2012

Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2012

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 dicembre 2012

Emissione dei certificati di credito del Tesoro 3%, con decorrenza 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2016, da assegnare ai titolari di crediti commerciali, ai sensi dell’articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
del Dipartimento del Tesoro

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’»;
Visto in particolare l’art. 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, con il quale, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, si prevede fra l’altro:
a) che vengano integrati i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all’art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi rispettivamente di € 2.000 milioni e 700 milioni per l’anno 2012;
b) che i crediti di cui al medesimo comma, maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro, e che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono definite le modalita’ per l’attuazione di tali disposizioni e sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato e le relative modalita’ di assegnazione;
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21 giugno 2012, con il quale sono state definite le modalita’ e i tempi per la presentazione delle domande dei soggetti creditori e per i relativi riscontri, e sono state stabilite le caratteristiche dei titoli e le modalita’ di assegnazione dei medesimi ai soggetti creditori, prevedendo che ai creditori stessi vengano assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro di durata quadriennale, con taglio minimo di 1000 euro, a tasso d’interesse fisso da determinarsi con il decreto di emissione dei medesimi certificati;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art. 6, comma 18, con il quale sono stati prorogati di un mese i termini previsti dal citato decreto ministeriale del 22 maggio 2012, prevedendo che i suddetti certificati di credito abbiano decorrenza 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2016;
Vista la lettera n. 102256 del 28 novembre 2012 con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in applicazione della citata normativa, ha trasmesso l’elenco dei soggetti creditori aventi diritto al rimborso tramite assegnazione di titoli di Stato, con l’indicazione degli importi dei crediti da estinguere, per l’ammontare complessivo di 14.614.000,00 euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, ed in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l’anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
Visti, altresi’, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Ritenuto che occorre disporre, per le finalita’ di cui al citato decreto-legge n. 1 del 2012, l’emissione di speciali Certificati di credito del Tesoro per l’ammontare nominale complessivo di 14.614.000,00 euro, da attribuire ai soggetti creditori, individuati ai sensi della citata normativa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, e per le finalita’ di cui all’art. 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto ministeriale del 22 maggio 2012, tutti citati nelle premesse, e’ disposta un’emissione di speciali Certificati di credito del Tesoro, per l’ammontare nominale di 14.614.000,00 euro, da attribuire ai soggetti creditori aventi diritto al rimborso, indicati nell’elenco allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con le seguenti caratteristiche:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

E’ affidata alla Banca d’Italia l’esecuzione delle operazioni derivanti dal presente decreto, in particolare quelle concernenti l’assegnazione dei certificati ai soggetti aventi diritto, da effettuarsi secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall’elenco allegato al presente decreto.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Monte Titoli S.p.A. – in forza dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse – i predetti certificati vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati dai soggetti creditori, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta Societa’ dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; i predetti intermediari provvederanno a riconoscere i certificati agli aventi diritto.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita’ ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i titoli di cui al presente decreto sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra’ effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 2016, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Gli interessi sui certificati sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola e’ pagabile il 1° giugno 2013 e l’ultima il 1° dicembre 2016.
Il calcolo degli interessi semestrali e’ effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all’importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto e’ moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e’ compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Art. 4

Gli oneri per interessi dei certificati di cui al presente decreto, relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2016, nonche’ l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unita’ di voto parlamentare 26.1) e 9537 (unita’ di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 3 dicembre 2012

Il direttore: Cannata

Allegato
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