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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 25 giugno 2012, n. 146

Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attivita’ di revisione legale, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. (12G0165)

(GU n. 201 del 29-8-2012)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l’articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolata l’attivita’ e la modalita’ di svolgimento del tirocinio, nonche’ il relativo registro, e in particolare il comma 8 di detto articolo, in forza del quale devono essere definite con regolamento, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la societa’ e la borsa, le modalita’ di attuazione del medesimo articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

Visto l’articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche’ gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita’ per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’ per la richiesta di attestazioni e certificazioni;

Sentita la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 419;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell’adunanza della Sezione consultiva per l’esame degli atti normativi, in data 8 marzo 2012;

Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Capo I

Principi generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la gestione del registro del tirocinio, nonche’ le modalita’ di svolgimento dello stesso, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. Possono chiedere l’iscrizione al Registro del tirocinio coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilita’ e del titolo di studio previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Art. 3

Registro del tirocinio

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito il Registro del tirocinio.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) il recapito indicato per l’invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio;
c) la data di inizio del tirocinio, secondo il termine di decorrenza previsto dall’articolo 10, comma 1; d) il revisore legale o la societa’ di revisione legale presso cui si svolge il tirocinio; e) i trasferimenti, le sospensioni ed ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

Capo II

Tenuta del registro

Art. 4

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta e conforme alle prescrizioni in materia di bollo, e’ redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5

Contenuto della domanda

1. Nella domanda, redatta su modelli conformi disponibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze, il richiedente dichiara, anche ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale; b) la residenza e, se all’estero, il domicilio in Italia; c) l’attivita’ esercitata e, se dipendente pubblico, l’amministrazione o ente di appartenenza; d) il possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; e) titolo di studio posseduto, tra quelli di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; f) il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; g) l’indicazione del nome e del numero d’iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio; h) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all’articolo 9 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l’avvenuto pagamento.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati: a) la dichiarazione di assenso e della capacita’ di assicurare la formazione pratica, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del soggetto presso il quale si intende svolgere tirocinio; b) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d’identita’ del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della societa’ di revisione; c) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d’identita’ del richiedente.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze disciplina, con appositi provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita’ di presentazione, di trasmissione e di gestione dell’avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonche’ della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l’identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

Art. 6

Iscrizione nel registro del tirocinio

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all’articolo 4, provvede con decreto dell’Ispettore Generale dell’Ispettorato generale di finanza all’iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, il Ministero dell’economia e delle finanze comunica all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha facolta’ di verificare in ogni momento, presso le amministrazioni interessate, la veridicita’ delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nel registro del tirocinio.

Art. 7

Obblighi degli iscritti al Registro del tirocinio

1. L’iscritto nel Registro del tirocinio comunica al Ministero dell’economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni ad esso relative. In particolare, e’ tenuto a comunicare: a) la variazione dei propri dati anagrafici, di residenza o domicilio; b) la cessazione del tirocinio presso il revisore legale o la societa’ di revisione legale precedentemente indicati, anche per il verificarsi di eventi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto con riferimento al soggetto presso cui il tirocinio si sta svolgendo; c) l’indicazione delle generalita’ e del numero d’iscrizione nel Registro dei revisori del nuovo soggetto presso il quale si svolge il tirocinio; d) le cause di sospensione del tirocinio indicate dal presente regolamento.

2. Le variazioni di cui al comma 1 dovranno essere comunicate dall’iscritto al Ministero dell’economia e delle finanze entro 15 giorni dall’avvenuta modifica.

3. Il tirocinante ha l’obbligo del segreto e della riservatezza con riferimento ai fatti appresi e connessi ai compiti di revisione derivanti dal suo rapporto di tirocinio.

Art. 8

Aggiornamento delle informazioni

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede tempestivamente all’aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro del tirocinio ed a pubblicarle sul proprio sito internet.

Art. 9

Contributo di iscrizione e per la tenuta del registro del tirocinio

1. Il tirocinante e’ tenuto al versamento di un contributo fisso, da documentare in sede di iscrizione, a copertura delle spese di segreteria. L’importo e le modalita’ di versamento di detto contributo sono determinate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Capo III

Disciplina del tirocinio

Art. 10

Durata e contenuto del tirocinio

1. Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.

2. Il tirocinio e’ finalizzato all’acquisizione della capacita’ di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneita’ professionale e per l’esercizio dell’attivita’ di revisione legale.

3. Il tirocinio e’ svolto con assiduita’, diligenza e riservatezza, e consiste nell’esercizio delle attivita’ proprie della funzione di revisore legale e nell’approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell’esame per l’iscrizione al registro dei revisori legali.

4. Il tirocinio deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l’esercizio della revisione legale.

5. Il tirocinio e’ assolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, svolgendo le attivita’ assegnate dal soggetto di cui all’articolo 3 comma 2, lettera d), del presente regolamento.

Art. 11

Svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio e’ effettuato presso un revisore legale o presso una societa’ di revisione legale, iscritti nel Registro nell’elenco dei revisori attivi, che abbiano capacita’ di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato alla revisione legale iscritto nel Registro nell’elenco dei revisori attivi. Il dipendente pubblico puo’ appartenere ad un’amministrazione diversa da quello da cui dipende il tirocinante. Eventuali oneri per lo svolgimento dell’attivita’ di cui al presente comma sono a carico del tirocinante.

3. Il soggetto presso il quale e’ svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare i corsi di formazione funzionali al tirocinio stesso.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attivita’ svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attivita’ di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l’indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. La relazione di cui al comma 4 e’ oggetto di conferma tramite dichiarazione sottoscritta dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della societa’ di revisione presso i quali e’ stato svolto il tirocinio ed e’ trasmessa alla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 («Commissione centrale per i revisori contabili»), anche con modalita’ telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente. Nei casi in cui, per morte o altra causa di forza maggiore, non sia possibile la sottoscrizione del revisore legale presso il quale e’ svolto il tirocinio, la relazione annuale trasmessa alla Commissione centrale evidenzia tale circostanza.

6. La relazione di cui al comma 4 deve essere redatta anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra societa’ di revisione legale presso cui prosegue il tirocinio.

7. Qualora gli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo non siano stati adempiuti entro i centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio e’ automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione.

8. Ogni altro evento che renda impossibile la prosecuzione del tirocinio riferibile al soggetto presso il quale il tirocinio si sta svolgendo, ne comporta l’automatica sospensione.

Art. 12

Completamento del tirocinio presso altro revisore legale o societa’ di revisione legale

1. Fermo l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7 del presente Regolamento, il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o societa’ di revisione legale ne da’ comunicazione entro 15 giorni al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con modalita’ telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione, ovvero le ragioni che determinino l’impossibilita’ di fornire tale attestazione, ed inizio del tirocinio rilasciate dai soggetti presso i quali, rispettivamente, il tirocinio e’ stato svolto e deve essere proseguito.

2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione prevista dal comma 1, non viene riconosciuto ai fini del compimento del triennio di tirocinio.

Art. 13

Tirocinio svolto in uno Stato membro

1. Il tirocinio puo’ essere svolto interamente o parzialmente presso un revisore legale o una societa’ di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione europea.

2. Al fine del riconoscimento del tirocinio svolto ai sensi del comma 1, e’ necessario che il tirocinante presenti, con la stessa periodicita’ prevista dall’articolo 11, comma 4, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale o societa’ di revisione legale che dall’Autorita’ competente dello Stato membro e la documentazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo svolto in conformita’ delle disposizioni dello Stato membro ospitante. L’attestazione di cui al presente comma, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata, se del caso, da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.

3. Al termine del tirocinio il Ministero dell’economia e delle finanze esamina la documentazione esibita e puo’ procedere all’audizione dell’interessato circa l’attivita’ svolta prima del rilascio dell’attestazione di riconoscimento del tirocinio svolto.

Art. 14

Cancellazione dal registro del tirocinio

1. Nei casi di intervenuta sospensione di cui all’articolo 11, commi 7 e 8, del presente Regolamento, se la causa che ha prodotto la sospensione del tirocinio non e’ rimossa entro il termine di due anni dall’avvenuta sospensione, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione centrale per i revisori contabili, provvede alla cancellazione dal registro del tirocinio.

2. La cancellazione dal registro e’ altresi’ prevista nel caso di rinuncia da parte del soggetto interessato ovvero per il venir meno dei requisiti di onorabilita’ previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. La comunicazione della cancellazione e’ inviata all’interessato all’indirizzo anche elettronico risultante nel registro del tirocinio.

4. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio gia’ effettuato rimane privo di effetti.

Art. 15

Ulteriori ipotesi di sospensione del tirocinio

1. La sospensione del tirocinio e’ altresi’ ammessa nei casi di: a) servizio militare o civile per un periodo non superiore ad un anno; b) gravidanza e puerperio, per un periodo non superiore ad un anno; c) malattia e infortunio, adeguatamente certificati, che determinino un impedimento al tirocinio per un periodo superiore ad un anno; d) trasferimento all’estero per motivi di studio o di lavoro per un periodo massimo di due anni.

2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, il tirocinante ne da’ comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che ne dispone la sospensione.

3. Entro trenta giorni dalla cessazione di una delle cause di cui al comma 1, il tirocinante da’ comunicazione, opportunamente documentata, con le modalita’ previste al comma 2, di aver ripreso il tirocinio. Tale comunicazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto presso il quale si svolge il tirocinio.

4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione, fino al completamento del periodo triennale.

Art. 16

Compiuto tirocinio

1. Alla presentazione dell’ultima relazione da parte del tirocinante, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l’assolvimento degli obblighi formativi, il Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili, rilascia al tirocinante entro 30 giorni il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro.

2. Successivamente alla presentazione dell’ultima relazione, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze del provvedimento di conclusione del tirocinio, l’interessato puo’ allegare alla domanda di partecipazione all’esame per l’iscrizione al registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l’assolvimento di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di tirocinio e dal presente Regolamento.

3. Se l’attivita’ svolta dal tirocinante non e’ conforme alle modalita’ di svolgimento del tirocinio stabilite dal presente regolamento, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, dispone le forme e la durata dell’integrazione del tirocinio.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

Disciplina transitoria tirocinanti

1. Sono iscritti di diritto nel registro nel tirocinio, i tirocinanti che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono gia’ iscritti al registro del tirocinio di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e che risultano in regola con la presentazione della relazione annuale. L’attivita’ di tirocinio svolta prima dell’entrata in vigore del presente articolo e’ computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all’articolo 10, comma 1, del presente Regolamento.

2. Sono altresi’ iscritti, a condizione che ne facciano richiesta entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, i tirocinanti che hanno omesso la presentazione di almeno una relazione annuale. In tal caso, l’attivita’ di tirocinio svolta prima dell’entrata in vigore del presente articolo e comprovata dalla presentazione della prevista relazione annuale, e’ computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all’articolo 10, comma 1, del presente Regolamento.

3. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze procede all’aggiornamento del registro del tirocinio.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti all’acquisizione dei crediti formativi previsti dal Regolamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in misura proporzionale al periodo residuale di tirocinio da assolvere.

5. Ai fini del computo dei crediti formativi di cui al comma 4, i periodi di tirocinio pari o superiore a 6 mesi sono equiparati ad un anno.

6. Gli obblighi di formazione recati dai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 18

Comunicazioni

1. Le modalita’ di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 giugno 2012.

Il Ministro dell’economia e delle finanze Monti

Il Ministro della giustizia Severino

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012.

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 362.