MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 25 giugno 2012 Modalita’ con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A07403)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 31, comma 1-bis, in materia di “Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo” il quale dispone che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente “Riordino del Servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, con la legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l’art. 3, recante “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l’art. 10, in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 9, comma 3-bis in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2012)”;
Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’” e, in particolare, l’art. 35 in materia di “Misure per la tempestivita’ dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche’ disposizioni in materia di tesoreria unica”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 maggio 2012 in attuazione del citato art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 giugno 2012;
Decreta:
Art. 1
Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione
1. Ai sensi dell’art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonche’ per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di cui all’art. 2. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze tale compensazione puo’ essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.
2. Il pagamento di cui al comma 1 e’ ammesso anche per gli oneri accessori, per gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione ed e’ applicabile, inoltre, per le imposte la cui riscossione e’ affidata all’agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 2
Acquisizione della certificazione
1. Per esercitare la compensazione di cui all’art. 1, il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, utilizzabile a tale fine in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 3
Compensazione dei crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, in presenza della certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, disciplinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Per enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 1, si intendono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.
Art. 4
Compensazione del credito ceduto
1. Il titolare del credito, acquisita la certificazione di cui all’art. 2, la presenta all’agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme di cui all’art. 1 e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente e’ tenuto, contestualmente, ad indicare all’agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l’imputazione dei pagamenti e’ effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. L’agente della riscossione, trattiene l’originale della certificazione di cui all’art. 2, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validita’ di tale certificazione o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica disciplinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice e’ tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa il titolare del credito.
4. In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo e’ annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione. Il credito residuo puo’ essere utilizzato solo se la copia della certificazione e’ accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione. L’agente della riscossione comunica all’ente debitore e all’ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l’avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica disciplinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
5. L’agente della riscossione comunica mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’ammontare delle compensazioni effettuate con l’indicazione del tributo nonche’ degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell’agente della riscossione oggetto di compensazione.
6. L’estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all’agente della riscossione.
7. Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e l’aggio, di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturati dal momento della quantificazione del debito, effettuata ai sensi dell’art. 2, comma 1, fino alla data di estinzione del debito.
Art. 5
Riscossione nei confronti dell’amministrazione debitrice
1. L’ente debitore e’ tenuto al pagamento dell’importo oggetto della certificazione di cui all’art. 2, utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa, Il mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l’applicazione degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell’ente debitore dell’importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l’agente della riscossione ne da’ comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della compensazione e’ recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2012.
Il Ministro: Monti