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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 dicembre 2012

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 dicembre 2012
Indennizzo Fondo immobili pubblici e Fondo Patrimonio Uno. (12A13388)
(GU Serie Generale n.297 del 21-12-2012)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato (nel seguito indicato come il “Decreto-Legge n. 351″),
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato
come l'”Articolo 4”) in forza del quale il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato a promuovere la costituzione di uno o
piu’ fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o
trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello
Stato, dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu’ decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale;
Visto il comma 2 dell’articolo 4 ai sensi del quale le disposizioni
degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per
quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 del medesimo
articolo 4;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato
in data 15 dicembre 2004, Fondo Immobili Pubblici: Decreto Operazione
e il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato in
data 23 dicembre 2005, Fondo Patrimonio Uno: Decreto Operazione (nel
seguito indicati come i “Decreti Operazione”), tenuto conto delle
disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti
afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento
al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, incluse previsioni
concernenti il contratto di locazione, l’assegnazione degli stessi
immobili agli Enti Titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso,
la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso
e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili,
le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato a rilasciare per conto degli Enti Titolari;
Visti i Decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri competenti, con i quali sono stati trasferiti
e apportati ai Fondi i beni immobili indicati nell’allegato a tali
decreti, ed in particolare per il Fondo Immobili Pubblici, i Decreti
di apporto, il I ed il II Decreto di Trasferimento, emanati in data
23 dicembre 2004 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre 2004, n. 303; per il Fondo Patrimonio Uno, i Decreti di
apporto e di trasferimento emanati in data 23 dicembre 2005 e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302 (nel
seguito indicati come i “Decreti di Trasferimento” e i “Decreti di
Apporto”);
Visto in particolare l’articolo 3 del decreto-legge n. 351, comma 1
bis, – secondo periodo – che dispone che per i beni di particolare
valore artistico e storico, i decreti previsti dal medesimo articolo
3, sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita’ culturali;
Visti, altresi’, i Decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze emanati in data 24 dicembre 2004 per il Fondo Immobili
Pubblici, 29 dicembre 2005 per il Fondo Patrimonio Uno, ai sensi dei
quali e’ stato determinato il valore degli immobili conferiti e
trasferiti ai Fondi ai sensi del Decreto di Apporto e dei Decreti di
Trasferimento, e l’ammontare del canone di locazione degli stessi da
corrispondere ai Fondi (nel seguito indicato come i “Decreti di
Chiusura dell’Operazione”);
Visti gli accordi di indennizzo stipulati, ai sensi del Decreto
Operazione e del Decreto Chiusura dell’Operazione, tra il Ministero
dell’economia e delle finanze e i Fondi (gli “Accordi di Indennizzo”)
il 29 dicembre 2004 per il Fondo Immobili Pubblici e il 29 dicembre
2005 per il Fondo Patrimonio Uno;
Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell’economia
e delle finanze per il tramite dell’Agenzia del Demanio sugli
immobili conferiti e trasferiti ai sensi dei Decreti di Apporto e dei
Decreti di Trasferimento, dalle quali e’ emersa l’intrasferibilita’
degli immobili di cui all’Allegato 1 per difetto di titolarita’ in
capo allo Stato dante causa (le “Verifiche sull’an”);
Viste le comunicazioni di Investire Immobiliare, SGR del Fondo
Immobili Pubblici, del 25 luglio 2008, del 5 luglio 2010 e del 4
agosto 2011, tutte riepilogate nella nota del 2 novembre 2011, e la
comunicazione di BNP Paribas, SGR del Fondo Patrimonio Uno, del 27
luglio 2007, ribadita da ultimo con nota del 22 novembre 2011, con le
quali, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 3 lettere “a)” e “b)”
dell’Accordo di Indennizzo del 29 dicembre 2004, e dell’Allegato 2,
lettere “a)” e “b)” dell’Accordo di Indennizzo del 29 dicembre 2005,
sulla base delle valutazioni effettuate dall’esperto indipendente
nominato dalle societa’ di gestione dei Fondi, e’ stato richiesto al
Ministero dell’economia e delle finanze, il pagamento di un importo
complessivo pari a Euro 12.113.525,56;
Vista l’istruttoria che ha coinvolto i suddetti Fondi, il Ministero
dell’economia e delle finanze, e l’Agenzia del demanio, attraverso la
creazione di fascicoli immobiliari per ciascun immobile ricompreso
nell’Allegato 1;
Considerata, infine, la congruita’ di stima effettuata dall’Agenzia
del Demanio nella nota prot. n. 35513 del 10 novembre 2011 (acquisita
al protocollo MEF con n. DT 89545), per gli importi oggetto delle
istanze di indennizzo dei Fondi relativamente agli immobili di cui
all’Allegato 1 (le “Verifiche sul quantum”);
Applicate le franchigie di cui ai sopracitati Accordi di
Indennizzo;

Decreta:

Art. 1

In conseguenza dell’esito delle Verifiche sull’an e sul quantum,
gli immobili di cui all’Allegato 1 si considerano non trasferiti, e
di conseguenza dagli allegati al Decreto di Apporto e ai Decreti di
Trasferimento e’ espunto qualsiasi riferimento agli stessi.
A titolo di indennizzo, ai sensi di quanto previsto dagli Accordi
di Indennizzo, stipulati in virtu’ di quanto disposto dai Decreti
Operazione – allegati 2 e 3, il Ministero dell’economia e delle
finanze e’ tenuto a corrispondere: al Fondo Immobili pubblici, un
importo forfetario pari ad Euro 596.857,56; al Fondo Patrimonio uno,
un importo forfetario pari ad Euro 6.516.668,00.
Gli importi sono comprensivi delle spese sostenute dai Fondi.