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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, che istituiscono e disciplinano l’imposta municipale propria;
Visto l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria;
Visto l’art. 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del
2011, il quale prevede, tra l’altro, che con uno o piu’ decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani, e’ approvato il modello della
dichiarazione dell’imposta municipale propria;
Visto l’art. 13, comma 12-ter, del menzionato decreto-legge n. 201
del 2011, il quale dispone che con il decreto, con il quale si
approva il modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria,
sono, altresi’, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili;
Visto l’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il
quale dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni gia’ in possesso
dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1

Approvazione del modello di dichiarazione

1. E’ approvato, con le relative istruzioni, il modello di
dichiarazione agli effetti dell’imposta municipale propria da
utilizzare, a decorrere dall’anno di imposta 2012, nei casi previsti
dall’art. 13, comma 12-ter, del decreto-legge 6 dicembre 11, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed espressamente
indicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. La dichiarazione agli effetti dell’imposta municipale propria
deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui al comma
1.

Art. 2

Struttura del modello di dichiarazione

1. Il modello e’ formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm
30, con due facciate. La prima facciata e’ riservata all’indicazione,
oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati
identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la
seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.
2. Il modello e’ su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad
eccezione della dicitura «IMU imposta municipale propria
dichiarazione per l’anno 20_ _» che e’ in colore pantone orange 021U.
Esso si compone di due esemplari identici, i quali recano,
rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune» e
«copia per il contribuente».

Art. 3

Disponibilita’ dei modelli di dichiarazione

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero
di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione
gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero
dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF
editabile e possono essere utilizzati, purche’ vengano rispettate in
fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art.
4.
3. E’ altresi’ autorizzato l’utilizzo dei modelli prelevati da
altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le
caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 e rechino
l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonche’ gli
estremi del presente decreto.

Art. 4

Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione

1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti
requisiti:
stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti
per il modello di cui all’art. 1 ovvero stampa monocromatica
realizzata utilizzando il colore nero;
conformita’ di struttura e sequenza con il modello approvato con
il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi
e l’intestazione dei dati richiesti.
2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare
entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 19,5 – massima cm 21,5;
altezza minima: cm 29,2 – massima cm 31,5.
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono
variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 35 – massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 – massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi
precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 5

Riproduzione del modello di dichiarazione

1. E’ autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate
nell’art. 4, la riproduzione del modello indicato nell’art. 1
mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti
che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilita’ dei
modelli nel tempo.
2. E’ altresi’ autorizzata la riproduzione del modello con le
stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle
seguenti condizioni:
colore, dimensioni, conformita’ di struttura e sequenza aventi le
stesse caratteristiche di cui all’art. 4;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano
l’integrita’ del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio
deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e
non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono
essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo
meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono
essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la
predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione
mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi
del presente decreto.

Art. 6

Presentazione della dichiarazione

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata
mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili
dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la
dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori
insiste l’immobile. Il comune deve rilasciarne ricevuta; la
dichiarazione puo’ essere presentata anche a mezzo posta, mediante
raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la
dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata
all’ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione puo’
essere, altresi’, trasmessa in via telematica con posta certificata.
2. La spedizione puo’ essere effettuata anche dall’estero a mezzo
lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la
data di spedizione.
3. La data di spedizione e’ considerata come data di presentazione
della dichiarazione.
4. Il comune, nell’esercizio della propria potesta’ regolamentare,
puo’ stabilire altre modalita’ di trasmissione della dichiarazione
piu’ adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve
dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il
corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2012

Il Ministro: Grilli

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