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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 5 ottobre 2012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 5 ottobre 2012

Attuazione dell’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. (12A10916)

(GU n. 243 del 17-10-2012)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne;

Visto, inoltre, il terzo periodo del comma 27 del sopracitato art. 24, laddove dispone che con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sono definiti i criteri e le modalita’ istitutive del Fondo;

Visto l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che indica, come azione prioritaria, l’instaurazione di rapporti di lavoro piu’ stabili e che ribadisce il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Visto il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, regolamento della commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore «de minimis»;

Visto l’art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Ritenuto, pertanto, al fine di promuovere, in via straordinaria, l’occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell’attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, di istituire il Fondo di cui al suindicato art. 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, individuando, per l’anno 2012 e 2013, gli interventi straordinari in favore dei giovani e delle donne;

Decreta:

Art. 1

1. E’ istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo di cui all’art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (d’ora in avanti Fondo).

Art. 2

1. Ai fini di promuovere, in via straordinaria, l’occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell’attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, gli interventi di cui all’art. 24, comma 27, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 – nel limite di spesa di euro 196.108.953,00, per l’anno 2012 e di euro 36.000.000 per l’anno 2013, a valere sul Fondo di cui all’art. 1 del presente decreto – sono individuati come segue: a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonche’ all’incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita’ di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non piu’ di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purche’ di durata non inferiore alla meta’ dell’orario normale di lavoro di cui all’art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni; b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, con incremento della base occupazionale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite all’INPS per il finanziamento degli incentivi di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3

1. L’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione indicata al medesimo art. 2, comma 1, lettera a), avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013. L’incentivo e’ riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all’art. 2, comma 1, per i contratti, stipulati ai sensi del art. 2, comma 1, lettera a)
del presente decreto, con giovani di eta’ fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall’eta’ anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

Art. 4

1. Per ogni assunzione a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto – con incremento della base occupazionale – di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall’eta’ anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013, l’Inps corrisponde, nei limiti delle risorse di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, un incentivo del valore di 3.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 e’ elevato: a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013; b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013.

Art. 5

1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposti dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un’unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni di cui all’art. 3, ovvero dalle assunzioni di cui all’art. 4, nei limiti delle risorse di cui all’art. 2, comma 2.

2. Gli incentivi cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono erogati dall’INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, regolamento della commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore
«de minimis».

3. Le risorse di cui all’art. 2, comma 2, sono erogate all’INPS, previa richiesta, mediante acconto del settanta per cento dell’ammontare complessivo e la rimanente quota viene erogata a seguito di presentazione di apposita rendicontazione delle somme complessivamente riconosciute ai datori di lavoro.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Grilli