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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2012
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013. (12A13503)
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 213)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, recante norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di sicurezza pubblica, nonche’ per l’attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale;
Visto l’art. 6, comma 1 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70,
secondo cui, in attesa dell’emanazione del DPR di cui all’art. 1,
comma 1 della medesima legge, il modello unico di dichiarazione e’
adottato con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi,
dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella
A allegata alla medesima legge;
Visto l’art. 1, comma 2 della medesima legge n.70 del 1994, che
prevede che il modello unico di dichiarazione e’ adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il comma 3 del medesimo l’art. 1 della legge n.70 del 1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone,
con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione;
Visto, altresi’, l’art. 2 della predetta legge n. 70 del 1994, che
prevede che il modello unico di dichiarazione e’ presentato alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse
amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonche’
all’Unioncamere;
Viste le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42, in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche ed, in particolare, l’art. 3 di detto decreto, che prevede
la predisposizione, di norma, degli atti amministrativi tramite
sistemi informativi automatizzati, nonche’ la determinazione delle
cautele necessarie per la validita’ delle connesse operazioni di
immissione, riproduzione e trasmissione di dati e documenti e
l’individuazione delle relative responsabilita’;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42,
recante il Testo unico delle disposizioni in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, di attuazione della
direttiva 1999/93/Ce per la firma elettronica;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, concernente
l’attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori
uso;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che reca
«Attuazione della direttiva 2002/95/Ce, della direttiva 2002/96/Ce e
della direttiva 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche’ allo smaltimento dei rifiuti» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che reca
«Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2005, n. 222;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l’art. 189;
Considerato che le modifiche all’art. 189 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010 n. 205, entreranno in vigore con la piena operativita’ del
Sistema di controllo della Tracciabilita’ dei Rifiuti (SISTRI) ai
sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo
richiamato;
Visto infatti l’art. 52, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
ha previsto che «Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli
21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori
verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della
Tracciabilita’ dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie
anche a seguito delle attivita’ poste in essere ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 (126) e successive
modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita’ del
Sistema SISTRI, gia’ fissato dall’art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’art. 6,
comma 2, del gia’ richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e
con l’art. 13, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, e’ sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e
comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento
informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’art.
188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni
caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed
all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria,
vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto
legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.»;
Visti in particolare i commi 3, 4 e 5 del citato art. 189, relativi
l’obbligo di comunicazione delle quantita’ e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalita’
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Visto l’art. 220 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, che
prevede altresi’ l’obbligo di comunicazione in capo al CONAI, con le
modalita’ previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati
relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per
tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche’, per ciascun
materiale, la quantita’ degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti
di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato
nazionale;
Considerato che alcune sezioni del modello unico di dichiarazione
ambientale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 aprile 2010, sono state abrogate dall’art. 264-bis del
decreto legislativo n.152 del 2006, introdotto dal comma 1 dell’art.
37 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 283 alla
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2011,
con il quale e’ stato adottato il vigente modello unico di
dichiarazione ambientale, abrogato con il presente decreto;
Considerata la necessita’ di adottare un modello di dichiarazione
ambientale (MUD) che consenta di acquisire i dati relativi ai rifiuti
da tutte le categorie di operatori indicate dal citato art. 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
Acquisiti gli avvisi favorevoli del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero della salute e del Ministero dell’interno;

Decreta:

Art. 1

1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, e’ sostituito dal
modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sara’ utilizzato per le
dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25
gennaio 1970, n.70 e cioe’ entro il 30 aprile di ogni anno, con
riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in
operativita’ del Sistema di controllo della Tracciabilita’ dei
Rifiuti (SISTRI).