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Macerie edili, obbligo di iscrizione all’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

Secondo la Cassazione, l'occasionalità del trasporto delle macerie edili non esenta dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

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La vicenda in questione riguarda un imprenditore edile dichiarato dal Tribunale di Milano colpevole, e condannato alla pena di 400 euro di ammenda, per aver esercitato attività di raccolta e trasporto di macerie edili derivanti da demolizioni strutturali  senza essere iscritto all’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

La vicissitudine risale al 2009, quando l’imprenditore edile in questione, sottoposto a controllo da parte della polizia stradale, fu scoperto nell’atto di trasportare a bordo del proprio autocarro, rifiuti e macerie edili in genere provenienti dalla demolizione di costruzioni.

L’imputato si era difeso affermando di non essere a conoscenza della necessità dell’iscrizione all’Albo perché non informato in tal senso dal proprio commercialista.

Come giustificazione, poco attendibile visto il vecchio brocardo ignorantia legis non excusat, è stata aggiunta in sede di ricorso di Cassazione la motivazione che il trasporto di macerie edili sarebbe stato caratterizzata dalla non periodicità.

Ciò a dimostrazione dell’assenza di quella professionalità ritenuta dalla Suprema Corte elemento fondante l’affermazione di responsabilità per colpa e a riprova della sussistenza dell’errore su norma extrapenale che fa venir meno la colpa stessa e sul quale il giudice di merito non si è adeguatamente soffermato.

Ma la Corte con la sentenza numero 12946 depositata il 26 marzo 2015, ha bocciato in toto la difesa dell’imprenditore edile ricordando che “l’occasionalità del trasporto non è requisito previsto dalla norma per escludere l’obbligo della comunicazione. Il trasporto occasionale e saltuario dei rifiuti non pericolosi, tra cui ricadono le macerie edili e i materiali di risulta del caso in esame, effettuato dal loro produttore, quando non ecceda la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri per volta, esime soltanto dalla necessità di comunicazione”, non anche della necessità di essere quindi iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

 

Inoltre, come sopra ricordato, “non può essere invocata l’ignoranza della legge penale parte di chi, professionalmente inserito in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precetto penale, non si uniformi alle regole di settore, per lui facilmente conoscibili a ragione dell’attività professionale svolta”.

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