Lombardia: circolare sulla disciplina edilizia e sulla modulistica edilizia unificata
Chiarimenti sulla definizione delle diverse categorie di interventi edilizi, sui mutamenti di destinazione d'uso e sottotetti
Chiarimenti sulla definizione delle diverse categorie di interventi edilizi, sui mutamenti di destinazione d’uso e sottotetti
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 30 di ieri 24 luglio, è stata pubblicata la circolare regionale 20 luglio 2017 – n. 10 recante “Modulistica edilizia unificata e profili applicativi della disciplina edilizia”.
“Le novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016 – ricorda la circolare – hanno reso necessario l’adeguamento della modulistica per i titoli edilizi. Tutti i nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati, approvati il 4 maggio e il 6 luglio scorsi in Conferenza Unificata, con Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, sono stati adeguati alle normative regionali e approvati, in un unico provvedimento, con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 6894.
I comuni saranno tenuti a pubblicare sul loro sito istituzionale e ad adottare i moduli unificati e standardizzati, come adeguati da Regione Lombardia.
Nelle more di un aggiornamento e riallineamento della normativa regionale, si ritiene utile fornire alcune considerazioni in merito ad aspetti della disciplina edilizia di più frequente ricorrenza, al solo fine di agevolarne la corretta applicazione: come noto, infatti, il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) è stato interessato negli ultimi tempi da ripetuti interventi di modifica, anche con effetti di prevalenza rispetto a disposizioni presenti nella l.r. n. 12/2005”.
“A fronte di una giurisprudenza costituzionale consolidata in questi anni, si è affermato espressamente che «la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato». Pertanto la declaratoria degli interventi edilizi dettata all’art. 27 della l.r. n. 12/2005 è da considerarsi superata, dovendosi ormai fare riferimento alle definizioni di cui all’art. 3 del d.p.r. 380/2001, in quanto disposizioni espressamente qualificate dalla Corte costituzionale come «principi fondamentali della materia» di potestà legislativa concorrente «governo del territorio».”
Ai fini della realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia le fattispecie oggi possibili sono le seguenti: attività edilizia libera senza titolo abilitativo e CIL; CILA; SCIA; permesso di costruire; permesso di costruire convenzionato; SCIA alternativa al permesso di costruire.