Legge appalti pubblici: quali sono le cause di esclusione dalle gare di appalto
Ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. 50/2016, costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale.
Legge appalti pubblici: quali sono le cause di esclusione dalle gare di appalto. Il concetto di gravità dell’irregolarità contributiva è predeterminato per legge, (articolo 8, comma 3 del Dm 24 ottobre 2007): non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del Durc.
La valutazione di violazione grave compiuta dagli Enti previdenziali è vincolante per le stazioni appaltanti, alle quali è preclusa una valutazione autonoma, in quanto gli Enti previdenziali sono istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali.
Conseguentemente, le stazioni appaltanti devono esclusivamente basarsi sul Durc rilasciato dall’Ente di previdenza.
Non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
Inoltre, l’irregolarità contributiva sussistente al momento della domanda non può nemmeno essere giustificata dal fatto che l’impresa sia in possesso di un precedente Durc (ottenuto in seguito ad istanza all’ente previdenziale) che attesti (con riferimento ad una data precedente rispetto a quella di presentazione della domanda) la sussistenza della regolarità contributiva.Non rileva il termine trimestrale di validità del Durc precedentemente rilasciato, atteso che l’articolo 7, comma 2 del Dm 24 ottobre 2007 riferisce tale termine di validità al solo settore degli appalti privati.
Il termine di validità del Durc non può, quindi, essere strumentalmente utilizzato per legittimare la partecipazione alla gara di imprese che al momento della presentazione della domanda non siano comunque più in regola con gli obblighi contributivi.
Non ha rilievo invece l’eventuale lesione dell’affidamento riposto sulle risultanze del precedente Durc, atteso che, in base al principio di autoresponsabilità non si può pretendere di superare l’inadempimento in nome dell’apparenza ingenerata dal precedente Durc che va a fotografare una situazione di regolarità non più attuale al momento della partecipazione alla gara.
In definitiva, la mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, non è sanato dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva: il tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell’ammissione alla gara