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La “retromarcia” sugli sgomberi è figlia del decreto sicurezza

“Quella che è stata definita come la «retromarcia» del Ministero dell’interno non è che una conseguenza dei contenuti del cosiddetto decreto sicurezza (n. 14/2017)

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“Quella che è stata definita come la «retromarcia» del Ministero dell’interno non è che una conseguenza dei contenuti del cosiddetto decreto sicurezza (n. 14/2017), sul quale Confedilizia aveva messo in guardia – prima che fosse approvato dal Parlamento – in quanto contenente una norma in materia di occupazioni abusive di immobili che limita fortemente i diritti proprietari.

La disposizione in questione (articolo 11) attribuisce ai Prefetti poteri di interdizione del tutto discrezionali in sede di applicazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, consentendo loro di impartire «disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica».

L’impiego della Forza pubblica – indispensabile per l’esecuzione dei provvedimenti del Giudice – viene ora concesso, a discrezione dei Prefetti, «secondo criteri di priorità che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali».

Si è disposto, in sostanza, che il diritto del proprietario dell’immobile, che è già stato valutato dal Giudice al momento dell’emanazione del provvedimento giudiziale, venga messo in discussione dal Prefetto, che lo valuta insieme con una serie di elementi extragiuridici, di fatto con il potere di porlo in secondo piano, a vantaggio di altre esigenze discrezionalmente considerate.

Ma non è tutto. Confedilizia aveva evidenziato anche come l’eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell’atto del Prefetto, possa dar luogo, «salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile». In pratica, è stata ridotta la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione nel caso in cui sia adottato illegittimamente il previsto provvedimento prefettizio, così venendosi a fissare un principio – quello dell’esclusione della responsabilità della P.A. per i danni che derivano da sue azioni prive di fondamento – che si pone in contrasto con i capisaldi del nostro ordinamento.

 

Inoltre, nel testo dell’articolo 11 del decreto sicurezza è presente una previsione – pure segnalata da Confedilizia prima dell’approvazione del decreto – che consente ai Sindaci di disporre deroghe alla norma, introdotta su iniziativa dell’allora ministro Lupi, che vieta la fissazione della residenza e l’allaccio ai servizi pubblici in caso di occupazioni abusive (art. 5 decreto-legge 47 del 2014)”.

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