mercoledì, Dicembre 18, 2024
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Ambiente

La detassazione ambientale è cumulabile con gli sgravi del conto energia?

Una nota del Mise cerca di fare chiarezza sulla questione della possibilità o meno di cumulare la detassazione ambientale cumulabile con gli sgravi del conto energia

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La questione della cumulabilità tra la “tariffa incentivante” per la produzione di energia elettrica da fonte solare riconosciuta dal secondo conto energia e le agevolazioni previste dalla disciplina sulla detassazione ambientale è molto dibattuta.  Per settimane consumatori e tecnici si sono confrontati  a riguardo,  tanto che il Mise ha trovato opportuno diffondere una nota stampa con cui ha tentato di chiarire diversi aspetti della  materia.

“Si ricorda” si può leggere nella nota stampa sul conto energia diffusa in queste ore dal Mise “che l’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento”

Il Mise ha inoltre ricordato come “ con disposizione interpretativa, inserita nell’articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, il Governo ha stabilito che il limite del 20% di cui al predetto art. 9 si applica anche alla detassazione per investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.

E per quanto riguarda le detassazioni degli investimenti in conto energia fatti prima dell’abrogazione?

Per quanto riguarda le detassazioni sugli investimenti fatte prima dell’abrogazione il Mise ha chiarito che pur essendo stato abrogato il citato articolo 6, rimane in vigore la possibilità di usufruire della detassazione per gli investimenti fatti prima dell’abrogazione delle relative disposizioni.

 

“Ciò detto” ha concluso la sua nota stampa chiarificatrice il Mise “ferme restando le condizioni per poter beneficiare della detassazione in esame, rapportata al conto energia, si precisa che il “costo dell’investimento” richiamato nella disposizione in questione si riferisce all’intero costo imputabile all’investimento per l’impianto fotovoltaico, iscritto nel bilancio di riferimento”. 

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