In vigore dal 12 agosto la Legge Dignità: le novità fiscali
La conversione in legge del 'decreto dignità' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
È in vigore dal 12 agosto scorso la “Legge Dignità” – Legge 9 agosto 2018, n. 96 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 del 11 agosto 2018.
Il provvedimento è stato approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, dunque risultano confermate tutte le misure fiscali di interesse per il settore delle costruzioni.
Nell’iter di conversione del Decreto, grazie all’azione dell’Associazione nazionale dei costruttori edili, è stata modificata la norma che prevedeva la decadenza dal cd. “Iperammortamento” in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati. In particolare, a seguito della modifica introdotta, si evita la decadenza nell’ipotesi in cui i beni siano delocalizzati all’estero solo temporaneamente.
Confermate tutte le altre disposizioni di rilievo. L’art.7 del DL 87/2018 ha previsto la decadenza dal cd. “Iperammortamento”, ossia dall’agevolazione legata all’acquisto di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, qualora i medesimi beni siano ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti alla medesima impresa.
In questi casi, la decadenza comporta anche la restituzione dell’agevolazione fruita, senza applicazione di sanzioni, da effettuare tramite una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione.
La previsione riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 e non si applica ai cosiddetti “investimenti sostitutivi”, previsti dalla legge 205/2017 (Bilancio 2018).
Sul punto, grazie anche all’intervento dell’ANCE, è stato approvato dall’Aula della Camera uno specifico emendamento che evita la decadenza, in caso di delocalizzazione temporanea dei beni agevolati in strutture produttive dell’impresa localizzate all’estero.
Sono stati così scongiurati i pesanti effetti negativi che la norma avrebbe prodotto per tutte le imprese italiane del settore che ottengono commesse e aprono cantieri fuori dal territorio nazionale, producendo comunque ricchezza e occupazione in Italia.
Per queste, infatti, come evidenziato dall’ANCE, l’utilizzo dei beni all’estero è dettato unicamente da esigenze produttive ed all’ordinario svolgimento dell’attività d’impresa, e non certo da intenti legati all’indebita fruizione dell’agevolazione fiscale o, comunque, dall’obiettivo di smobilizzare definitivamente i beni agevolati attraverso la loro cessione a soggetti terzi, estranei al processo produttivo.
Tale esigenza ha trovato la piena condivisione del Governo, così come dichiarato dallo stesso Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, che, durante la discussione della misura, ha affermato che “il Governo è d’accordo sul fatto che nel caso … di beni che per loro stessa natura siano destinati all’utilizzo in più sedi produttive dell’azienda, quindi mezzi che servono in varie sedi produttive dell’azienda, … è giustificato un temporaneo trasferimento del bene anche sul territorio non nazionale”.
Eliminazione SPLIT PAYEMENT. Viene confermata l’abrogazione, per le operazioni fatturate dopo il 14 luglio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche Amministrazioni dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Viene, così, ripristinata l’esclusione dallo split payment per i professionisti, in vigore prima delle modifiche operate dal DL 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”), convertito con modifiche nella legge n.96/2017.
Sul punto, l’ANCE, in vista dell’approvazione del DdL di Bilancio 2019, continuerà comunque a portare avanti tutte le azioni necessarie per ottenere l’abrogazione generalizzata del meccanismo, che provoca ingenti danni finanziari alle imprese che operano con la pubblica Amministrazione, già tenute, sin dal 2015, ad adempiere all’obbligo di fatturazione elettronica, strumento di per sé finalizzato alla lotta all’evasione dell’IVA.
Confermata la proroga per il 2018 della possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
In particolare, la possibilità riguarda i carichi affidati agli agenti per la riscossione entro il 31 dicembre 2017 e, per la compensazione, resta ferma la necessaria acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima Amministrazione pubblica attraverso la specifica piattaforma di certificazione dei crediti.
Sempre ai fini della compensazione, inoltre, è necessario che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
Fatturazione Elettronica. Nell’ambito del DL 87/2018 è stato fatto confluire il testo integrale del 79/2018 che, come noto, ha prorogato, al 1° gennaio 2019, l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.
Per i subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito degli appalti pubblici, invece, resta confermato il termine del 1° luglio scorso, come decorrenza del nuovo adempimento.
A quest’ultimo riguardo, nell’ambito del dibattito del provvedimento, non è stata purtroppo recepita l’istanza dell’ANCE, portata avanti in tutte le competenti sedi di Governo, oltre che parlamentari, volta ad escludere, sino al 31 dicembre 2018, l’applicabilità delle sanzioni per le fatture emesse in modalità cartacea, anziché elettronica.
In ogni caso, si evidenzia, che, in linea principio, nelle fattispecie più controverse di applicazione del nuovo obbligo, è sempre possibile invocare l’incertezza normativa per l’inapplicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’art.6, co. 2 del D.Lgs. n. 472/1997.