Imu per i terreni montani? Nuovo ricorso dei Comuni interessati
Nuovo capitolo nella tormentata vicenda dell'esenzione Imu per i terreni montani, secondo l'Anci la classificazione dei comuni montanti non corrisponde alla realtà.
Nuovo capitolo nella tormentata vicenda dell’esenzione Imu per i terreni montani. Come noto, con il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri ha modificato i criteri dell’esenzione dell’IMU sui terreni agricoli, stabilendo che l’esenzione dell’IMU non viene può legata al criterio altimetrico stabilito dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014.
Secondo il decreto legge numero 4 l’esenzione IMU ai terreni si applica:
– terreni montani: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
– terreni agricoli in generale: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Il recente decreto rinvia, ai fini dell’esenzione legata alla definizione di terreni montani, all’elenco Istat dei Comuni Italiani datatao 1 gennaio 2015.
Secondo l’Anci, dalla lettura dell’elenco Istat e della relativa classificazione, i Comuni risultano incomprensibilmente classificati in maniera assolutamente non aderente alla realtà. C’è per esempio il caso “Castelli Romani” dove i Comuni di Monte Porzio Catone alto 451 metri sul livello del mare (s.l.m.), di San Cesareo 312 metri s.l.m. e di Colonna 343 metri s.l.m. sono stati classificati come comuni totalmente montani, mentre i vicini Comuni di Rocca di Papa (680 s.l.m.) e soprattutto Rocca Priora a 768 s.l.m. ovvero il più alto Comune dei Castelli Romani, sede addirittura della Comunità Montana, sono inspiegabilmente classificati come parzialmente montani al pari del Comune di Roma.
Incongruenze sulla classificazione dei terreni montani che hanno portato, sulla scia delle innumerevoli proteste simili sparse per tutta la penisola, l’Anci regionale del Lazio a procedere con un ricorso al TAR.
Il Tar Lazio, investito della questione, ha ritenuto opportuno, ai fini del decidere, acquisire dall’Istat una dettagliata relazione, corredata da eventuale documentazione, sui fatti di causa. L’Istat dovrà depositare la documentazione entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza.Per quanto riguarda la trattazione del merito della controversia, il Tar Lazio ha fissato la data del 17 giugno 2015 per l’udienza pubblica, in ragione della connessione con altre controversie in discussione alla stessa udienza.