IMU e TASI – Versamento seconda rata entro il 16 dicembre 2019
È in scadenza il 16 dicembre 2019, il termine per il pagamento del saldo IMU/TASI per il periodo di imposta 2019.
Per quanto riguarda l’applicabilità di IMU e TASI sui “beni merce” (aree e fabbricati) delle imprese del settore delle costruzioni, si ricorda che l’IMU è dovuta per le sole aree fabbricabili e che la base imponibile di tali aree è costituita dal “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, tenuto conto, altresì, dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d’uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Come confermato dalla C.M. 3/DF/2012, il “valore venale in comune commercio” costituisce la base imponibile, ai fini IMU, anche nell’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, consistente nella demolizione di un preesistente fabbricato, ovvero di esecuzione, su edifici preesistenti, di interventi di recupero incisivo (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica.
L’imposta è dovuta sull’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Per completezza si ricorda che, ai sensi dell’art. 13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, i “beni merce” delle imprese edili, ovvero i “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” sono esenti dall’IMU.
Questa esenzione è estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (cfr. R.M. 11/DF/2013).
Va precisato che, a pena di decadenza dal suddetto regime di esenzione, è stato previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro il temine del 31 dicembre (anziché 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione che fa sorgere l’obbligo di invio della dichiarazione.
Sempre con riferimento al regime di esenzione IMU, si ricorda che in caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato.
Per quanto concerne la TASI, ad oggi dovuta sia sulle aree che sui fabbricati, l’aliquota è fissata in misura pari all’1 per mille, con possibilità, da parte del Comune, di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.
Per effetto di una disposizione contenuta nel DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno esenti anche dalla TASI.
A riguardo, su precisa che il Disegno di Legge di Bilancio per il 2020, attualmente in discussione in Parlamento, (DDL 1586/S) contiene, tra l’altro, una disposizione volta a fissare la “nuova IMU” attraverso l’unificazione di TASI ed IMU.
La nuova disciplina prevede, per i fabbricati costruiti per la vendita e non locati, l’applicazione dell’imposta con aliquota dell’1 per mille (con possibilità di azzeramento o aumento sino al massimo del 2,5 per mille), così come attualmente previsto ai fini TASI.
Dal 1° gennaio 2022 viene, comunque, confermata l’esenzione totale dei fabbricati dalla “nuova IMU”.
Dichiarazione IMU
La Dichiarazione IMU va presentata, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificata una variazione inerente:
- l’esistenza di circostanze che abbiano determinato riduzioni d’imposta;
- la mancanza, da parte del Comune, delle informazioni necessarie per verificare il corretto versamento dell’imposta.