Impianti Fotovoltaici sul tetto fino a 20 kW, arriva il modello unico
Il modello unico entrerà in vigore fra 6 mesi e sarà direttamente di gestore di rete a interagire con GSE, Terna e Comune, novità anche per gli impianti fotovoltaici
Sulla Gazzetta Ufficiale di alcuni giorni fa, è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico recante le “Approvazioni del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”.
Il decreto, in vigore da ieri giovedi 28 maggio, disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, razionalizzando inoltre lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE.
Decorso l’iter legislativo e superato il periodo di, possiamo dire, avviamento di 180 giorni, il modello unico che dovrà essere utilizzato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici con caratteristiche ben deffinite:
Gli impianti fotovoltaici in questione infatti dovranno essere:
-
realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
-
aventi potenza non superiore a quella gia’ disponibile in prelievo;
-
aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
-
per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
-
realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
-
assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
Esaminiamo ora la parte relativa alla parte tecnica del modello unico da trasmettere per via informatica al gestore di rete competente.
Per quanto riguarda redazione del modello unico, il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, dovrà fornire i dati indicati nell’allegato 1. Il soggetto richiedente dovrà inoltre sempre prende visione e accettare le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.
E per quanto riguarda invece il gestore di rete?
Il gestore di rete ha l’obbligo, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del modello unico, di verificare, e di darne nota al richiedente, che la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, e di verificare che per gli impianti fotovoltaici in oggetto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all’installazione del gruppo di misura.
In caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della parte I del modello unico comporta l’avvio automatico dell’iter di connessione e non e’ prevista l’emissione del preventivo per la connessione.