Il professionista, che ristruttura lo studio professionale è soggetto ad IRAP
Studio professionale: una nuova sentenza della Corte di Cassazione precisa quando il professionista che ristruttura lo studio professionale è soggetto ad IRAP
Rilevano ai fini IRAP le spese relative a lavori di ristrutturazione e di arredo del proprio studio professionale sostenute dal professionista, essendo tale investimento strumentale all’attività lavorativa svolta.
A chiarirlo è stata la stessa Corte di Cassazione con la recente sentenza numero 8638/ del 2015.
La sentenza arriva in seguito al ricorso presentato da un professionista, con riferimento al rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate di rimborsare le somme versate a titolo di IRAP per i lavori di ristrutturazione e di arredo del proprio studio professionale.
Il ricorso respinto in prima istanza dalla CTP di Parma è stato successivamente accolto dalla CTR dell’Emilia-Romagna.
La CTR dell’Emilia Romagna ha attestato che in quel periodo il professionista non si era avvalso di dipendenti e collaboratori stabili, mentre le dotazioni di mezzi quali risultanti dal registro beni ammortizzabili ricomprendeva beni non inerenti all’attività professionale svolta e che quindi erano inidonei ad attestare la sussistenza di quella ‘‘autonoma organizzazione“, che rappresenta il presupposto dell’IRAP.
Questo per quanto riguarda la CTR dell’Emilia Romagna, mentre per quanto riguarda il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate sulla vicenda dell’IRAP relativo ad uno studio professionale, invece cosa è successo?
Per l’Agenzia delle Entrate la CTR si è limitata ad affermazioni generiche, ritenendo irrilevanti le spese relative a lavori di ristrutturazione, vari elementi di arredo, di rappresentanza, tappeti e quadri, nonostante lo stesso contribuente avesse affermato, ne l’atto di appello, che tali spese si riferivano a locali usati per studio professionale.
E se invece il professionista lavoro in uno studio professionale preso in affitto?
Il professionista che lavori in locali presi in affitto non a diritto a nessun rimborso Irap.
A discussioni chiuse comunque possiamo affermare che la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento avuto negli ultimi anni in materia di IRAP, ritenendo fondate le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate, quindi sono soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi per i quali sussiste il requisito dell’organizzazione autonoma dell’attività.