Il decreto, dopo la registrazione alla Corte dei Conti, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Aggiornati i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere.
Nell’ambito dei decreti attuativi del Codice dei contratti pubblici, dopo il parere del Consiglio di stato del 21 ottobre, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto attuativo dell’articolo 89 comma 11 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici contenente l’elenco delle opere cosiddette superspecialistiche per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
Dopo la registrazione della Corte dei Conti il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Si tratta della definizione dell’elenco delle opere cosiddette superspecialistiche per le quali non è ammesso l’avvalimento qualora il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori, e, ai sensi dell’articolo 105 comma 5, non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore delle opere.
Il decreto conferma l’elenco previgente, prevedendone inoltre l’integrazione con l’inserimento della categoria OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (Strutture in legno). Ciò in presenza di due esigenze specifiche: garantire l’adeguata competenza nell’esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e salute pubblica e garantire la concorrenza nel mercato degli appalti e dunque l’accesso delle imprese, anche in considerazione dei principi del TFUE.
Sono stati, inoltre, aggiornati i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere.
Il decreto non interviene sul sistema di qualificazione e pertanto resta ferma, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione, la vigente disciplina sulla qualificazione fino all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 83 del codice.
E’ infine previsto un periodo di un anno di monitoraggio degli effetti del decreto a seguito del quale si procederà all’aggiornamento del decreto stesso.