mercoledì, Dicembre 18, 2024
0 Carrello
Attualità

I materiali edili derivanti da demolizione diventano rifiuti

Storica sentenza della Corte di Cassazione: i materiali edili derivanti da demolizione diventano rifiuti.

2.23KVisite

La sentenza della Corte Cassazione 33028/2015 ha stabilito che i materiali derivanti da demolizione di un edificio non possono essere considerati sottoprodotti, ma sono rifiuti e devono quindi essere trasportati in discarica, senza possibilità di riutilizzo.

No, non è che la Cassazione ha proceduto a trasformare materialmente i materiali derivanti da demolizione in qualche cosa di diverso, semplicemente si è però fatta chiarezza riguardo una materia su cui più di un tribunale locale si è trovato nel corso degli anni a dover dibattere.

La Corte ha infati legittimato la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti ( condanno motivata secondo l’articolo 256 del Codice Ambientale , Dlgs 152/2006) a carico del legale rappresentante di un’impresa di costruzioni che, in assenza di titolo abilitativo, aveva trasportato rifiuti non pericolosi (cemento, mattoni, ceramiche, tondini di ferro) provenienti dalla demolizione di un rustico in un altro comune, dove gli stessi venivano riutilizzati per la formazione di un fondo stradale provvisorio.

La Cassazione ha chiarito che, in base al Codice dell’ambientale, può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un’attività finalizzata alla produzione di un manufatto.

La demolizione di un fabbricato, invece, è effettuata per eliminare un manufatto e non per produrre qualcosa. Risulta altresì irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio, in quanto il nuovo manufatto non è il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa.

Di conseguenza, si ricorda che i rifiuti vanno portati in discarica, mentre i sottoprodotti possono essere riutilizzati.

 

I criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal DM 161/2012, che regola l’utilizzo di terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri.

X

Per leggere l'articolo, accedi o registrati

Non hai un account? Registrati!
X

Per leggere l'articolo, lascia la tua email

Oppure accedi