Estensione dei termini per permessi di costruzione, Scia e convenzioni di lottizzazione
Il Milleproroghe 2025 estende di 36 mesi i termini per permessi di costruire, Scia e convenzioni di lottizzazione, offrendo più tempo a imprese e professionisti edilizi.

Il decreto Milleproroghe 2025 estende di ulteriori 6 mesi, portando a 36 mesi, i termini per l’avvio e il completamento dei lavori previsti dai titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2024, offrendo maggiore flessibilità a professionisti e imprese nel settore edilizio.
Il Milleproroghe 2025 estende di 36 mesi i termini per permessi di costruire, Scia e convenzioni di lottizzazione, offrendo più tempo a imprese e professionisti edilizi.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 dicembre 2024, ha approvato il decreto-legge Milleproroghe 2025, che introduce una proroga di 36 mesi per i permessi di costruire e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (Scia) rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2024.
Proroga dei titoli abilitativi
Questa modifica interviene sull’articolo 10-septies del Decreto “Ucraina” (DL 21/2022, convertito nella Legge 51/2022), che aveva già previsto una proroga dei titoli abilitativi per supportare professionisti e imprese alle prese con la congiuntura economica sfavorevole e le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, oltre ai ritardi nei cantieri.
Testo Unico Edilizia e permessi di costruire
Il Testo Unico dell’Edilizia stabilisce che nei permessi di costruire siano indicati i termini per l’inizio e la conclusione dei lavori. Normalmente, il termine per l’avvio dei lavori non può superare un anno dal rilascio del titolo, mentre quello per la conclusione non può eccedere i tre anni dall’inizio dei lavori.
La situazione economica attuale ha reso necessarie ulteriori proroghe. Con le ultime disposizioni, la validità dei permessi di costruire e delle Scia, rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2024, è estesa di 36 mesi, ovvero 3 anni.
Come beneficiare della proroga
Per beneficiare di questa proroga, è fondamentale che i termini originali non siano già scaduti al momento in cui l’interessato comunica l’intenzione di avvalersene. Inoltre, al momento della comunicazione, i titoli abilitativi non devono essere in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati, né con i piani o i provvedimenti di tutela dei beni culturali o paesaggistici.
La proroga si applica anche ai termini di validità e ai tempi di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione, degli accordi similari previsti dalla legislazione regionale e dei relativi piani attuativi, nonché degli atti propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2024. Anche in questo caso, la proroga è concessa a condizione che le convenzioni e gli accordi non siano in conflitto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Questa estensione dei termini rappresenta un sostegno significativo per il settore edilizio, offrendo maggiore flessibilità a professionisti e imprese nel gestire i progetti in corso e pianificare nuove iniziative in un contesto economico ancora incerto.
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