Esegui una ristrutturazione con materiale scadente? La responsabilità è la la tua
La ditta appaltatrice risponde dei difetti dell’immobile quando ha utilizzato materiale scadente per la sua ristrutturazione
“Ho ristrutturato, convinto anche dagli incentivi previsti dallo Sblocca Italia, da pochi mesi alcune stanze di casa ma le pareti sono già danneggiate probabilmente a causa dell’utilizzo di materiale scadente: Vorrei chiedervi se la ditta di costruzioni può essere considerata responsabile anche se avevo fornito io il materiale? “
Una domanda riguardante la responsabilità civile causata dall’utilizzo di materiale scadente in alcuni lavori di ristrutturazione effettuati da una ditta del centro-sud Italia in un immobile sito nella capitale.
La risposta è abbastanza semplice; se la ditta appaltatrice risponde dei difetti dell’immobile quando ha utilizzato materiale scadente per la sua ristrutturazione. Questa regola vige anche se il materiale gli è stato fornito dal proprietario dell’immobile stesso, il quale, non essendo tecnico del settore, non poteva conoscerne le qualità.
L’appaltatore dal momento in cui gli viene conferito l’incarico di ristrutturazione, è tenuto ad organizzarsi con i mezzi e le attività necessarie e adeguate al raggiungimento del risultato concordato, tra cui rientra anche il know how necessario per realizzare il lavoro.
Generalmente il materiale edile viene procurato direttamente dall’appaltatore ma può accadere che lo stesso venga già fornito dal committente. In questo caso, se, a distanza di tempo, l’immobile ristrutturato si deteriora o comunque manifesta dei vizi direttamente connessi al materiale scadente, l’appaltatore non può sottrarsi alla propria responsabilità affermando che il materiale fosse stato scelto dal committente.
L’appaltatore infatti, in quanto vero gestore del rischio, assume su di se e sulla sua attività anche la responsabilità relativa alla gestione dello stesso e le direttive o richieste del committente non possono essere assecondate senza un previo giudizio di verifica sulla loro idoneità rispetto al risultato da raggiungere Per questi motivi l’appaltatore è sempre tenuto a controllare la qualità e l’adeguatezza dei materiali in quanto solo lui può verificare se gli stessi siano di buona qualità e possano essere impiegati per la ristrutturazione commissionatagli.
Da tale tesi deriva un’eventuale responsabilità dell’appaltatore non solo quando i difetti di ristrutturazione siano derivati dal utilizzo di materiale scadente, ma anche quando siano dipesi da errori e imperfezioni nella tecnica di utilizzo.