Edilizia: in vigore il nuovo dpr sulle terre e rocce da scavo
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 7 agosto scorso il nuovo regolamento (DPR 13 giugno 2017 n. 120) che reca disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente le Terre e rocce da scavo.
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 7 agosto scorso il nuovo regolamento (DPR 13 giugno 2017 n. 120) che reca disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente le Terre e rocce da scavo. Il decreto è entrato in vigore mercoledì 22 agosto scorso.
Il provvedimento si pone l’obiettivo di definire un quadro normativo di riferimento completo e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Attualmente questo Regolamento rappresenta quindi l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti.
Per quanto riguarda i piccoli cantieri (sotto i 6 mila metri cubi totali) sono previste nuove regole: sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva per avviare l’apertura dei cantieri: “almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo”.
Precedentemente al nuovo testo le aziende erano comunque sottoposte all’obbligo di comunicazione dei cantieri, che doveva essere fatta prima dello scavo, ma non era indicato un tempo minimo. Ora invece vengono richiesti almeno 15 giorni di preavviso.
Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano utilizzate diversamente da quanto indicato nella documentazione citata, o non avvenisse la trasmissione, si rientrerebbe immediatamente nel regime dei rifiuti, con tutte le conseguenze del caso.
Materiali da riporto – viene chiarito che la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’all. 10. Le matrici materiali di riporto devono essere inoltre sottoposte al test di cessione.
Deposito intermedio – vengono spiegate le modalità del deposito intermedio. Esso può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che:
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in caso di siti ad uso commerciale e Industriale, il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione;
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in caso di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, il sito rientra in tutte le classi di destinazioni urbanistiche;
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Inoltre:
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l’ubicazione e la durata del deposito devono essere indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione;
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la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione;
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il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo dagli altri depositi;
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sia identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione;
Decorsi i periodi indicati nel piano di utilizzo o nella dichiarazione, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce.
Trasporto – per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato da un documento di trasporto (all. 7), che equivale, ai fini della responsabilità, alla copia del contratto in forma scritta. Il documento di trasporto è predisposto in triplice copia: una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore una per il destinatario. Deve essere conservato per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo. Qualora il proponente e l’esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall’esecutore.
Piano di utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo – nel caso di cantieri di grandi dimensioni (produzione terre e rocce > 6000 mc), in base all’art. 9, la gestione delle TRS come sottoprodotti avviene secondo il piano di utilizzo. Esso deve essere redatto in base all’all. 5 del regolamento e trasmesso alle Autorità competenti almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione del piano all’autorità competente, se non ci sono state richieste di integrazioni o divieti, il proponente può avviare la gestione delle terre nel rispetto del medesimo piano di utilizzo.
Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni – nel caso di cantieri di piccole dimensioni (produzione terre e rocce < 6000 mc), in base all’art. 21, e nel caso di cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, la gestione delle TRS come sottoprodotti avviene tramite una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni all. 6). Essa deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori alle Autorità competenti. La dichiarazione assolve la funzione del piano di utilizzo, utilizzando una procedura decisamente più semplificata.
Esclusioni – in base all’art. 3, sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti e il materiale derivante da attività di escavo in ambito marino.