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Edilizia

DURC online: dal primo luglio documenti contributivi online

Dal primo luglio il DURC sarà online: documenti contributivi di aziende e lavoratori consultabili con un semplice click

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Il conto alla rovescia è iniziato, dal 1 luglio il DURC sarà online. Dal primo luglio quindi basterà un semplice click per ottenere in tempo reale, il DURC, e controllare così se un’azienda o un lavoratore autonomo (tra cui particolare attenzione sarà posta nei confronti dei liberi professionisti) sono in regola nel versamento dei contributi.

Un importante innovazione e semplificazione burocratica, che purtroppo non per tutti. E allora chi potrà accedere in tempi brevi al nuovo DURC online?

Il DURC sarà consultabile e stampabile da internet, accedendo semplicemente all’apposito sistema raggiungibile dai portali di Inps e Inail. Per accedere ai servizi basterà inserire il codice fiscale dell’impresa o del lavoratore autonome che si intende verificare.

In un primo momento sarà direttamente utilizzabile dai consulenti del lavoro, mentre negli altri casi il sistema di gestione con delega resta per il momento sospeso. A precisarlo è stata la stessa commissione nazionale paritetica per le casse edili in una nota stampa in cui ha anticipato le regole operative I soggetti abilitati alla verifica, precisa la Cnce, sono i “soggetti delegati”, ossia chiunque abbia interesse alla verifica, oltre a banche e intermediari finanziari previa delega.

Questo per quanto riguarda il primo periodo; ma successivamente quali saranno i soggetti abilitati alla consultazione del DURC online?

Una volta che anche la procedura tramite delega sarà sbloccata potranno verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili i seguenti soggetti:

  • le amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;

  • gli Organismi di attestazione SOA;

  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

  • le banche o gli intermediari finanziari

 

Una fase che, vista la complessità e varietà dei soggetti interessati, secondo diversi tecnici sarà sicuramente caratterizzata da un certo caos diffuso. 

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