Dove e come costruire la canna fumaria?
La bocca della canna fumaria deve essere posizionata sempre in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e non dare cosi fastidio al “vicino”
La norma UNI 10683 disciplina il posizionamento della canna fumaria degli apparecchi a combustibile solido di potenza non superiore a 35kW ed esclude la possibilità per tali apparecchi di scaricare a parete, obbligando il proprietario dell’immobile a strutturare lo scarico di modo che rilasci i fumi sopra il tetto dell’edificio. Lo sbocca della canna fumaria deve inoltre, cosi prevede la norma UNI, trovarsi a un metro e trenta d’altezza rispetto all’estradosso della copertura.
La bocca della canna fumaria deve essere inoltre posizionata in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare cosi la reimmissione degli stessi nell’edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
La bocca della canna fumaria situata a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.
In ogni caso oltre le norme Uni esistono due articoli del codice civile che disciplinano la materia:
l’art. 890 che regola le distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
l’art. 844 che norma le immissioni in genere e prevede che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi
Nell’applicare queste norma l’autorità giudiziaria deve contemperare in ogni caso le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.