Disciplina dell’antincendio negli alberghi fino a 50 posti letto
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con la regola tecnica che regola la disciplina dell’antincendio
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 di oggi 24 luglio 2015, è stato pubblicato il decreto sulla disciplina dell’antincendio emanata il 14 luglio 2015 dal ministero dell’Interno, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.
Le disposizioni sulla disciplina dell’antincendio contenute nel decreto numero 170 del 24 luglio si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Quali sono gi obiettivi della “nuova” disciplina dell’antincendio negli alberghi con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 ?
Ai fini della prevenzione incendi, il decreto legge numero 170, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive sono realizzate e gestite in modo da:
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minimizzare le cause di incendio;
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garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
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limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
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limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
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assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
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garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
A quali strutture, e quando, si applicano le disposizionu sulla disciplina dell’antincendio?
Le disposizioni tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.